sabato 30 luglio 2011

Terra e rocce da scavo: non sono rifiuto solo se naturali

Per potere assoggettare le terre e rocce da scavo allo speciale regime derogatorio del DLgs. 152/06, articolo 186, in modo da non inquadrarle come rifiuti, si deve trattare di materiale naturale estratto dal terreno o costituito da roccia naturale, mentre il materiale di altra natura (come quello proveniente da demolizione), in quanto avente per oggetto un manufatto costruito dall’uomo e dunque non naturale, va compreso nell’ambito dei rifiuti per la cui gestione occorre specifica autorizzazione. Così ha deciso la cassazione penale, sezione III.

Nel nuovo testo unico ambientale, la categoria delle terre e rocce si complica in quanto il legislatore ne specifica, più in dettaglio, la provenienza e le condizioni che esse sono tenute a soddisfare per fuoriuscire dall’area rifiuti.

Le terre e rocce non possono provenire dallo svolgimento di attività edilizia ordinaria (di costruzione o demolizione edifici) ma dalle distinte operazioni di scavo effettuate in occasione della realizzazione di opere infrastrutturali, come gallerie, autostrade, ferrovie, gasdotti, acquedotti eccetera (costituenti oggetto della attività principale).

Per quanto riguarda la natura del residuo produttivo, le terre e rocce devono rivestire, fin dall’origine, le caratteristiche dei sottoprodotti e pertanto il loro utilizzo è subordinato alla provenienza da siti non contaminati e sarà certo senza impatti ambientali negativi. Solo nel rispetto di tali ultime condizioni detto materiale verrà sottratto al regime dei rifiuti e potrà liberamente circolare nel mercato.

Ma la legge non prevede né esclude che, negli scavi per realizzare infrastrutture, si possa incontrare anche materiale antropico, non naturale, purchè quest’ultimo possieda le caratteristiche del sottoprodotto e ne rispetti le condizioni.

In conclusione, l’assoluta naturalità delle terre e rocce, pretesa dalla suprema corte, anche se può risultare più tranquillizzante da un punto di vista ambientale, non risponde alla volontà del legislatore.

M.D.

mercoledì 27 luglio 2011

Aggiornamento corsi Antincendio

Il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha emanato ed indirizzato ai vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco una comunicazione in cui sono state fornite indicazioni in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta agli incendi e gestione delle emergenze. Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37 c. 9 dispone per tali addetti una formazione specifica e un obbligo di aggiornamento periodico senza dare indicazioni in merito alla definizione dei contenuti e alle modalità dell’aggiornamento stesso. Il dipartimento dei vigili del fuoco, in attesa dei decreti attuativi previsti dall’art. 46 c. 3, di fronte alla necessità dei datori di lavoro di progettare e programmare l’aggiornamento degli addetti antincendio ha fornito le indicazioni sulla periodicità, sulla durata dei corsi e sul contenuto. In analogia alla normativa relativa all’aggiornamento della formazione di primo soccorso ha ritenuto di indicare la stessa periodicità di aggiornamento, quindi ogni tre anni.

M.D.

domenica 24 luglio 2011

Nuovo iter smaltimento pneumatici


L’otto giugno la gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu) è approdata alla Gazzetta ufficiale.

È un regolamento ma, per espressa previsione, è entrato in vigore dal 19 giugno 2011 e gli adempimenti decorreranno da settembre. Il decreto attua l’articolo 228 del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) e, atteso da anni, cambia lo scenario della gestione dei Pfu per ottimizzarne localizzazione, raccolta, trattamento e recupero, scoraggiando le azioni criminali della malavita organizzata.

Il cardine del nuovo regolamento si fonda sull’obbligo di produttori e importatori di pneumatici di provvedere, da soli o in forma associata, alla gestione dei Pfu in misura pari a quanto immesso sul mercato nazionale nell’anno precedente. I produttori e gli importatori dichiarano al Ministero dell’Ambiente l’immesso sul mercato, il recuperato e lo smaltito entro il 31 maggio di ogni anno. Sono esclusi solo gli pneumatici per biciclette, per aerei e camere d’aria.

Il nuovo sistema decorre dal 7 settembre 2011 e può essere adempiuto attraverso la costituzione di uno o più consorzi con scopo mutualistico, che si incaricano della rendicontazione e di tutti gli obblighi su produttori e importatori. Questi consorzi ricevono da produttori ed importatori il contributo che l’acquirente del pneumatico deve pagare per il corretto adempimento degli obblighi di ripresa e gestione dei Pfu. Il contributo è indicato in fattura in modo separato ed è individuato ed approvato dall’Autorità competente entro il 30 novembre.

La mancata individuazione del contributo, però, non sarà la scusa per non adempiere; infatti, ove questo non sia determinato in tempo «dall’Autorità competente», sarà l’organo di controllo procedente a chiederne l’individuazione a tale Autorità. Entro il 9 luglio presso l’Aci è costituito un Comitato di gestione dei Pfu provenienti dai veicoli fuori uso ed entro i successivi 30 giorni il “fronte pneumatici” concorderà le attività di recupero e i relativi costi con gli autodemolitori.

M.D.

giovedì 21 luglio 2011

Certificati medici online

Il nuovo sistema per la comunicazione dei certificati medici on line partirà dal 13 settembre 2011 anziché come inizialmente previsto dal 18 giugno.

Nel corso della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio a cui hanno partecipato i rappresentanti di Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ministero del Lavoro, Inps, più quelli delle confederazioni dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il ministero ha precisato che l’entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 4, firmata il 18 marzo scorso, sarà il 13 settembre.

Ricordiamo che la circolare in questione ha previsto la trasmissione in via telematica dei certificati di malattia anche per le aziende private. Il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps. Le aziende potranno comunque richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica dal medico.

Sono state date numerose interpretazioni sul periodo transitorio ed infine era stato chiarito che il periodo transitorio di tre mesi era partito il 18 marzo e quindi dal 18 giugno i datori di lavoro privati si sarebbero dovuti adeguare alle nuove regole. Le aziende, invece, hanno fatto presente che, nonostante la strada fosse quella giusta e la trasmissione dei certificati medici vantaggiosa per tutti, lavoratori e imprese, sarebbe stato necessario più tempo.

Con questa proroga si auspica saranno risolti gli utlimi problemi tecnici.

M.D.

martedì 19 luglio 2011

Aggiornamento per autorizzazione trasporto rifiuti conto proprio

L’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10. La data di scadenza è fissata per il 25 dicembre 2011.

Le sezioni regionali in considerazione dell’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure richiedevano la presentazione delle domande entro il 30 giugno 2011 per potere garantire il rilascio dell’autorizzazione aggiornata entro il 25 dicembre 2011.

Per procedere con la comunicazione dei dati da integrare è possibile collegarsi al sito dell’albo nazionale gestori ambientali e accedere inserendo il codice fiscale dell’impresa e richiedendo la password usando il seguente link: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Vi invitiamo a collegarvi al sito sopra indicato e ad effettuare quanto prima le integrazioni necessarie per ricevere l’aggiornamento della autorizzazione per il trasporto dei rifiuti in conto proprio. Se le sezioni provinciali non riusciranno ad aggiornare entro la scadenza le autorizzazioni non si potrà effettuare il trasporto dei rifiuti fino ad avvenuto aggiornamento della stessa.

Si ricorda che anche le imprese che effettuano trasporto di rifiuti in conto proprio di rifiuti pericolosi sono tenute ad iscriversi al Sistri ai sensi dell’art. 3 del d.m. 17 dicembre 2009.

M.D.

martedì 12 luglio 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
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Parmeggiani Rag. Roberta
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Raffaele Dott. Fraietta
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Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
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Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
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Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
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Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

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Studio Boninsegna
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Tel.  0542/35486
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Studio Donati
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Studio Dott. Travaglini Nicola
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Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
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Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
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Tel.  0542/28616
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Studio Normanni
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Studio Prof. Associato Bortolotti
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Studio Dott. Mezzetti Barbara
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sabato 9 luglio 2011

Preposto di fatto

La figura del preposto continua ad assumere una posizione sempre più responsabile e di rilievo nella organizzazione della sicurezza nelle aziende ed è sempre più al centro delle sentenze della Corte di Cassazione la quale, secondo una posizione che sta ormai diventando consolidata, afferma che tale figura viene individuata nell’ambito dell’azienda stessa più che dalla formale qualificazione giuridica da elementi di fatto quali le mansioni realmente svolte nella stessa, che lo vedono in una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, oltre che la oggettività dei fatti, la reale condizione dei lavori e, non ultimo, le deposizioni di testimoni che attestino la sua posizione in azienda.

Vediamo un caso giudiziario che ha riguardato appunto questa figura.
Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, ha dichiarato il direttore tecnico della sicurezza e l’assistente di cantiere di un’impresa edile colpevoli del reato perché cagionavano la morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell’urto con alcuni cavi elettrici a media tensione del braccio di una gru montata su autocarro che veniva utilizzata per scaricare a terra grossi tubi, per colpa e per violazione delle norme sulla prevenzione da infortuni sul lavoro. 

Il direttore tecnico della sicurezza nonché redattore del Piano Operativo di Sicurezza rivestiva anche il ruolo di dirigente della azienda specificamente preposto alla sicurezza dei lavoratori ed era quindi, destinatario dei relativi obblighi antinfortunistici. 

Gli  è stato contestato di non aver riportato nel POS le modalità operative e le misure dettagliate di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in merito alla presenza nell’area del cantiere della linea elettrica aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e scarico dei tubi, fase di lavoro questa neppure prevista nel piano ma necessaria per la realizzazione dell’opera, ed è stato contestato altresì di non aver vigilato sulle norme di sicurezza che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non sia stata realizzata una adeguata protezione o la linea elettrica sia stata disattivata. L’assistente tecnico di cantiere, benché presente nel cantiere il giorno dell’infortunio non ha provveduto a disporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti con il braccio della gru o comunque a segnalare preventivamente all’Enel la necessità di disattivare la linea elettrica per cui gli  è stato contestato di non avere vigilato sull’applicazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.

Gli imputati, condannati, hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento. L’assistente tecnico ha sostenuto che la funzione a lui imputata in cantiere era stata assegnata ad altro dipendente, ha sostenuto di non essere neanche venuto a conoscenza del POS, di non avere mai ricevuto deleghe o assunto responsabilità in merito alla sicurezza del lavoro e di avere anzi raccomandato agli operai di prestare attenzione alla linea elettrica sulla base della sua esperienza. La tesi della sua difesa si è basata sul fatto che  l’esclusiva responsabilità dell’evento infortunistico era da imputare alla vittima avendo la stessa posizionato la gru proprio sotto la linea elettrica in un posto certamente pericoloso e non idoneo alla completa sicurezza. 

Il direttore tecnico di cantiere dal canto suo ha fatto presente che oltre al POS esisteva anche un Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC) nel quale era stato specificato il rischio specifico ed erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per evitarlo, con particolare riferimento al contatto accidentale con linee elettriche aeree, ed ha definito il comportamento del lavoratore come anomalo, avventato, disattento e imprudente, soprattutto nel posizionamento della gru sotto la linea elettrica aerea.

La Corte di Cassazione ha considerato entrambi i ricorsi infondati rigettandoli. La stessa Corte per quanto riguarda l’assistente di cantiere ha sostenuto che la sua posizione in cantiere facendo un chiaro ed esauriente richiamo alla oggettività dei fatti, al giornale dei lavori, alle deposizioni dei testimoni ed alle stesse dichiarazioni dell’imputato che ha ammesso di avere avuto direttamente dal datore di lavoro ampia delega in ordine ai lavori di cantiere. 
Al riguardo la Sez. IV della Corte  ha sottolineato che, ai fini della prova del ruolo di preposto o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto, così come precisato dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione, un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali. 
“La qualifica di preposto”, ha quindi sostenuto la suprema Corte, “deve essere riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa, a prescindere da formali qualificazioni giuridiche: in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori” ed ha proseguito ancora sostenendo che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”. 

Parimente infondato è stato ritenuto il richiamo relativo al comportamento del lavoratore che avrebbe interrotto il nesso causale con l’evento. Come spesso affermato dalla stessa Corte di Cassazione, ha concluso la Sez. IV, “il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l’abnorme, l’imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. Nel caso in esame non sussistono dubbi che l’incidente mortale è occorso alla vittima mentre era impegnato nelle mansioni lavorative affidategli”.
M.D.

venerdì 8 luglio 2011

SIGEA SCHERMA


CAMPIONATI ASSOLUTI ITALIANI: LAURENTI TRA LE PRIME 32 IN ITALIA
A Livorno per i Campionati Assoluti Italiani nella gara di sciabola Virginia Laurenti si piazza tra le prime 32. Giornate storte per Matteo Capozzi nella prova di spada e per la squadra di sciabola femminile.

CHIARA BRAVI CAMPIONESSA ITALIANA UNIVERSITARIA
Si sono svolti a Torino i Campionati Nazionali Universitari, ai quali sono stati assegnati i titoli di specialità. Chiara Bravi, dopo una tiratissima finale contro Giordana Comparini, si aggiudica il titolo di campionessa italiana universitaria.
La Bravi, dopo la mancata qualificazione agli assoluti di Livorno, aveva voglia di riscattarsi e l’ha dimostrato abbondantemente sfoderando una spada grintosa e determinata.
GIULIANO PIANCA, IL RE DEI MASTER
Ottima prestazione di Giuliano Pianca alla sesta Prova Nazionale master a Torino.  Ancora una volta lo spadista della Sigea prevale nella sua categoria, vincendo la gara. Grande prova anche per la squadra maschile di sciabola che accede alla finale dei Campionati Regionali a squadre che si terranno l’11 giugno a Ravenna.

mercoledì 6 luglio 2011

Test antidroga

Il Dipartimento politiche antidroga ha approntato un provvedimento, che andrà presto in Conferenza Stato-Regioni per un’intesa, secondo cui anche medici, infermieri e ostetriche dovranno sottoporsi ai test anti-droga già previsti per alcune categorie a rischio quali ad esempio utilizzatori di carrelli elevatori, autotrasportatori, lavoratori edili in altezza, utilizzatori di macchine movimento terra, piloti, controllori di volo etc… Gli interessati dal provvedimento saranno quindi medici e personale sanitario a contatto con i pazienti ma si sta valutando anche l’ipotesi di inserire la categoria degli insegnanti di ogni ordine e grado.

In pratica si vuole uniformare l’attuale elenco delle categorie lavorative considerate “a rischio” che devono effettuare periodici controlli sul consumo di alcol con l’elenco delle categorie che già ora vengono sottoposte a periodici controlli antidroga.

Il provvedimento, che per ora non è operativo, fa seguito alle polemiche suscitate dalla vicenda di un medico napoletano che avrebbe esercitato la professione sotto l’effetto di stupefacenti e ad un direttore sanitario in puglia che, dopo numerose denunce anonime, aveva fatto affiggere in bacheca una circolare in cui si invitavano “medici e infermieri a non far uso di sostanze stupefacenti durante gli orari di servizio”.

Già nel 2007, anno di uscita della lista delle categorie a rischio che devono sottoporsi obbligatoriamente al test antidroga periodico,  il governo annunciò che nella lista dovevano essere inseriti anche i medici, gli infermieri e le ostetriche. Ma finora ad ora non si era dato corso alla decisione. 
M.D.

lunedì 4 luglio 2011

PEC obbligatoria per le società entro il 29 novembre 2011

Con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 è stato stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) con le seguenti scadenze:

per le società di nuova costituzione la PEC e’ immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc...) è divenuta obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di appartenenza;
per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente.

Mancano all’appello, quindi, solo le società già in essere che dovranno istituire la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla entro il 28 novembre 2011 al Registro delle Imprese che la pubblicherà nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. Infatti, la casella di Posta Elettronica Certificata è considerata un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo. 

Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell’elenco pubblicato sul sito di DigitPA www.digitpa.gov.it.

Considerato l’elevato numero di società ancora sprovviste della casella certificata si consiglia di informarsi sulle offerte dei gestori abilitati e provvedere quanto prima alla presentazione della dichiarazione al Registro delle Imprese. 
M.D.

sabato 2 luglio 2011

Cadmio vietato dal 01/2012

Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena ed è tossico anche per l’ambiente acquatico. Negli anni passati veniva utilizzato come colorante o stabilizzante in alcuni articoli di plastica. Nell’Unione Europea l’uso del cadmio è stato vietato in diversi articoli di plastica già nel 1992, ma era ancora consentito in alcuni tipi di PVC rigido, poiché in quel momento sul mercato non erano disponibili alternative. 
Dal 1° gennaio 2012 sarà vietato utilizzare il cadmio negli articoli di gioielleria, nella plastica e nelle bacchette per brasatura. Questa decisione è stata presa a seguito del reperimento di livelli elevati di cadmio in alcuni articoli di gioielleria, soprattutto nelle minuterie importate. I consumatori, compresi i bambini, potevano essere esposti al cadmio attraverso il contatto con la cute o con la lingua. Il nuovo regolamento, che sarà adottato come modifica nel regolamento REACH (nell’allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006), ne vieta l’uso in tutti i tipi di articoli di gioielleria, ad eccezione dei gioielli antichi. Il divieto riguarda anche il cadmio presente in tutte le plastiche e nelle bacchette per brasatura utilizzate per unire materiali dissimili in quanto, se inalati, i fumi liberati durante questo processo sono molto pericolosi. 
Il divieto sull’uso del cadmio nei prodotti sopra riportati proteggerà i consumatori e recherà benefici all’ambiente, perché l’assenza di cadmio nella plastica contribuirà a ridurre l’inquinamento. 
La nuova legislazione infatti, oltre a vietare l’uso del cadmio in tutti i prodotti di plastica, incoraggia il recupero dei rifiuti di PVC utilizzati in diversi prodotti da costruzione. Dato che il PVC è un materiale utile che può essere recuperato più volte, la nuova legislazione consente di riutilizzare il PVC recuperato che contiene quantità minime di cadmio in un numero limitato di prodotti da costruzione, senza pericoli per il pubblico o per l’ambiente.
M.D.