Con la sentenza della Corte di Cassazione del 27/09/2010, n. 34774 si torna sul tema degli infortuni provocati da macchine non idonee, ricordando come a rispondere dell’eventuale infortunio da esse causate, siano tanto il produttore che il datore di lavoro.
Il fatto che un produttore possa aver messo in commercio un macchinario irregolare non esonera da responsabilità il datore di lavoro che, in quanto primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’infortunio si era verificato mentre l’operaio svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso una sega priva dei dispositivi di blocco automatico in movimento. La Corte ha ricordato che la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.
In caso di delega di funzioni, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l’istituto della delega trattandosi di un istituto che può valere solo con riferimento all’attuazione delle norme di prevenzione all’interno dell’azienda, ossia con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e/o degli ambienti di lavoro dell’azienda, e non certamente in relazione ai prodotti commercializzati all’esterno. Il produttore non può trasferire ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai propri dipendenti, ovvero i lavoratori che lavoreranno coi macchinari privi dei requisiti di sicurezza.
M.D.