venerdì 19 novembre 2010

L’obbligo di controllo

La Cassazione conferma che il datore di lavoro non può avere nessuna tolleranza di fronte a ripetuti comportamenti del lavoratore in violazione delle norme di sicurezza. Non sono sufficienti semplici richiami ma occorrono interventi disciplinari.
Un datore di lavoro che rileva dei comportamenti dei lavoratori scorretti e ripetuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non deve accettarli o rassegnarsi ma deve intervenire con il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari. 
Questo è quanto discende dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale chiamata ad esprimersi in merito al discusso argomento dei doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei provvedimenti che lo stesso deve adottare allorquando è messo davanti un atteggiamento del lavoratore che viola ripetutamente le disposizioni di legge poste tra l’altro a tutela della propria salute e sicurezza. 
I giudici hanno ritenuto responsabile del reato a lui ascritto il legale rappresentante della società presso la quale prestava la sua attività la persona infortunata per non aver preteso che la medesima lavoratrice, addetta ad una macchina formatrice, utilizzasse, nel caso di irregolarità nella produzione, una scaletta predisposta che, se aperta, avrebbe provocato l’arresto della macchina. Dalle indagini era risultato che la lavoratrice aveva utilizzato il giorno dell’infortunio un diverso mezzo di accesso e che era rimasta successivamente con la mano incastrata nella tramoggia in movimento. Gli stessi giudici, pur prendendo atto della condotta inosservante della lavoratrice, hanno fondato la loro decisione in particolare sulla circostanza che la persona offesa aveva, già in passato, utilizzato le improprie modalità descritte e che il datore di lavoro, consentendole, aveva comunque tollerato queste trasgressioni.
La Sezione IV della Cassazione si è quindi chiesta “Come deve quindi operare il datore di lavoro che si trovi in una tale situazione di ripetuta inosservanza delle cautele di prevenzione da parte del lavoratore?” ed ha sostenuto a proposito che “il datore di lavoro certamente non deve tollerarle ma deve esercitare con il massimo rigore i suoi poteri direttivi e, ove non ritenga di adibire il lavoratore ad altri compiti, ha l’obbligo di esercitare appieno il suo potere disciplinare” e quindi in sostanza ha  ritenuta corretta la decisione dei giudici di merito che hanno addossata la colpa al datore di lavoro anche per non aver esercitato questo suo potere, limitandosi invece a generici e inosservati richiami.
M.D.