martedì 24 agosto 2010

Igiene dei prodotti alimentari: nuove linee guida

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2010 n. 121 dopo un lungo periodo di gestazione le nuove «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari».

Si tratta dell’Accordo firmato il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (n. 59/CSR), che dà attuazione del cosidetto pacchetto igiene in attuazione dei regolamenti comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.


Le nuove «Linee guida sono state predisposte in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome ed hanno l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all’applicazione del Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, nonché di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.


L’autorizzazione igienico-sanitaria verrà gradualmente sostituita con una denuncia di inizio attività semplice o differita, a seconda dell’attività che si intende esercitare.

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.

Esso si applica inoltre al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

Si ribadisce che la DIA sostituisce le varie autorizzazioni o nulla-osta di carattere sanitario, ma non quelle di tipo amministrativo (per es. le licenze commerciali), per le quali ci si dovrà rivolgere al Comune competente.

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004.

Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento (unità di impresa alimentare) posto sotto il suo controllo.


Il Regolamento n. 852/2004 esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.


Tra le novità, segnaliamo la presenza di un nuovo capitolo, denominato AMBITI PARTICOLARI DI SEMPLIFICAZIONE

Rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa anche le rivendite di generi di monopolio che effettuano la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Pertanto il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne derivano.


Al fine di facilitare l’esercizio legittimo delle proprie attività, nell’accordo si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (tra cui: gli esercizi annessi ai distributori di carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie:


obbligo di registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione o Provincia Autonoma in base alle indicazioni delle presenti linee-guida;

conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;

mantenimento delle registrazioni inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l’individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.


Per quanto riguarda i distributori automatici è necessario prevedere la sola registrazione a mezzo Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) effettuata da parte dell’impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL dove l’impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato l’elenco delle postazioni (compreso di indirizzo) dove i distributori sono collocati.

Nei casi di installazione di distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, i quali seguono una normativa specifica) in Comuni diversi da quello in cui l’impresa ha il proprio stabilimento, anche nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA, ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.

M.D.