giovedì 19 agosto 2010

Edilizia e responsabilità

Definizione di Committente: “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.


Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili” e, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, “tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori”.


Obblighi del Committente:

nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008”. Nel caso di lavori pubblici ciò “avviene nel rispetto degli obblighi in carico al responsabile del procedimento e al progettista”;

il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera.


Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice”, il committente deve: designare il coordinatore in fase di progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (“in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire non vige tale obbligo”) ; designare il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) “prima dell’affidamento dei lavori ; comunicare alle imprese affidatarie esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.


Inoltre, “anche in caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo”, il committente deve:

“verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare” (Allegato XVII del Decreto legislativo 81/2008): il documento ricorda che “nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari” (Allegato XI) il requisito “si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nel succitato Allegato”;

“chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti” (anche in questo caso per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e lavori senza rischi particolari valgono regole diverse);

“trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione di verifica dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2”;

“trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori: in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.


Il committente deve poi trasmettere, “prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare” (Allegato XII del D.Lgs. 81/2008), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

“cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice;

cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.


Il manuale ricorda che il committente è “esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.


La designazione del CSP e del CSE non esonera poi il committente “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di:

“redazione del PSC e predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera”;

accertamento dell’applicazione, “da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

controllo dell’idoneità e coerenza con il PSC del POS;

adeguamento del PSC e del fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e a eventuali modifiche intervenute;

accertamento dell’adeguamento del POS, se necessario, delle imprese esecutrici;

organizzazione della cooperazione e della reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e del coordinamento delle attività;

controllo dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza”.


Responsabile dei lavori

Può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti. “Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo dell’opera.


Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei seguenti compiti durante la realizzazione dell’opera:

“verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.

verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute in cantiere;

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze ad alcune disposizioni.

“comunicare l’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Fonte: Punto Sicuro