martedì 3 agosto 2010

Conti pazzi dell’INPS

Nessun risarcimento dall`Inps al lavoratore che si dimette nella convinzione di aver diritto alla pensione di anzianità. La Corte di cassazione con la sentenza 7683/2010 chiarisce che il semplice estratto conto spedito dall`istituto di previdenza all`assicurato non ha lo stesso valore della certificazione sottoscritta dal funzionario responsabile e rilasciata su domanda del diretto interessato.


I supremi giudici si schierano dalla parte dell`ente previdenziale, allontanandosi dall`orientamento del tribunale di Firenze che aveva accolto la richiesta di un risarcimento fatta da una lavoratrice per i danni che le erano stati causati dall`Inps. La dipendente aveva, infatti, deciso di lasciare il lavoro dopo aver ricevuto degli estratti conto con l`indicazione dei contributi versati dai quali si poteva dedurre che aveva maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità. Un diritto all`indennizzo riconosciuto dai giudici di primo grado, ma negato sia in appello sia dalla Cassazione che spiega, invece, come il pregiudizio lamentato poteva essere evitato semplicemente chiedendo la certificazione prevista dalla legge: l`unico tipo di atto che, se contenente indicazioni errate, poteva far scattare la responsabilità dell`Inps.


L`estratto, sulla base del quale la lavoratrice aveva deciso di andare in pensione, spiega la Suprema Corte, era stato mandato nell`ambito di una verifica sui dati contributivi in possesso dell`Istituto. Per il lavoro di sistemazione e aggiornamento delle varie situazioni contributive l`Inps chiedeva esplicitamente la collaborazione dell`iscritto e informava sulla possibile presenza di errori. La strada che la ricorrente avrebbe dovuto percorrere era invece quella indicata dall`articolo 54 della legge 88/1989 sulla ristrutturazione dell`Inps e dell`Inail. La norma prevede che «è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell`interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».


Il Supremo collegio esclude dunque la possibilità di indennizzo per la lavoratrice che si era vista rifiutare dal suo datore la domanda di pensione di anzianità a causa dell`insufficienza dei contributi versati. Il danno subito, conclude la Cassazione, in quanto fondato su un rapporto giuridico previdenziale, può scaturire solo da un illecito contrattuale e non extracontrattuale. L`Inps avrebbe in sostanza pagato solo se fosse venuto meno all`obbligo imposto dalla legge 54/1989 di fornire la documentazione su richiesta.

M.D.