La posta elettronica certificata Ź uno strumento semplice e adeguato a garantire la data certa del DVR, obbligatoria dal 16 maggio. Una nuova normativa obbliga inoltre le aziende a comunicare una casella di posta elettronica al registro delle imprese.
Ormai in Italia e in buona parte d’Europa l’e-mail (acronimo di Electronic Mail) si puė considerare uno degli strumenti di comunicazione piĚ utilizzati, uno strumento che ha il vantaggio di essere immediato e di poter includere non solo testo, ma anche immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.
Tuttavia la posta elettronica ha sempre avuto un problema: la mancanza di sicurezza riguardo all’effettiva trasmissione di quanto comunicato.
Per ovviare a ciė Ź disponibile la Posta Elettronica Certificata (PEC) un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard ma a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da aggiungere un valore legale ai messaggi.
In questo caso certificare l’invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione e, quando il messaggio perviene al destinatario, una ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Segnaliamo che con il Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, la Posta Elettronica Certificata Ź ora obbligatoria per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi e la comunicazione della casella PEC deve avvenire:
per tutte le nuove aziende al registro delle • imprese e al momento dell’ iscrizione;
per le societą gią costituite sempre al regi• stro delle imprese ed entro 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge;
per i professionisti iscritti in albi ai rispettivi • ordini o collegi entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge.
In specifico al comma 6, 7 e 8 dell’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 Ź indicato che:
Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese):
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gią costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
Ma la Posta Elettronica Certificata non Ź solo un obbligo per le aziende ma uno strumento utile per la certificazione di alcuni documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
Secondo il Decreto legislativo 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve avere “data certa”: un’indicazione che, se ignorata, rende inadeguato il DVR con conseguenti sanzioni per il datore di lavoro.
Ricordiamo che l’apposizione di data certa sul documento di valutazione dei rischi, il cui obbligo Ź slittato al 16 maggio 2009, Ź possibile in diversi modi: tra questi anche la Posta Elettronica Certificata.
La Posta Elettronica Certificata Ź disciplinata dal DPR n. 68 dell’ 11 febbraio 2005, che ne indica le modalitą di utilizzo e introduce la figura dei gestori del servizio (art. 14); questi gestori sono iscritti in apposito elenco tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa) che ne verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi.
Tale elenco Ź pubblico e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:
- denominazione sociale;
- sede legale;
- rappresentante legale;
- indirizzo internet;
- data di iscrizione all’elenco;
- data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
A coloro che nei prossimi mesi si doteranno di una PEC ricordiamo che attraverso questo strumento le ricevute e avvisi che un mittente puė ottenere sono:
- ricevuta di accettazione;
- avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;
- ricevuta di avvenuta consegna, che puė essere completa, breve o sintetica;
- avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici;
- avviso di mancata consegna.
Nel caso poi il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte - conservata per legge per un periodo di 30 mesi - consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, del documento smarrito.
da www.puntosicuro.it