Come Ź noto il testo unico di sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, ha rafforzato la facoltą dell’Ispettorato del lavoro, in caso di utilizzo di lavoratori in nero e per le gravi violazioni di sicurezza del lavoro anche degli organi di vigilanza delle Asl, di procedere alla sospensione dell’attivitą imprenditoriale: l’articolo 14 introduce una importante novitą rispetto al corrispondente articolo 5 della L. n. 123/2007, poiché, oltre a prevedere l’importo della somma aggiuntiva da pagarsi in caso di revoca del provvedimento qualora si sia regolarizzata la violazione, ora stabilita nella misura fissa di euro 2.500, indica nell’allegato I quali sono le gravi violazioni che autorizzano la sospensione della singola e localizzata attivitą imprenditoriale (non di tutta l’attivitą aziendale) se reiterata, ovvero ripetuta (anche la seconda volta solamente), sempre che ciė sia necessario per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori:
Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivitą imprenditoriale.
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
- Lavori in prossimitą di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
È inoltre previsto l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che, non ottemperando al provvedimento di sospensione, prosegua nella sua attivitą.
ť consigliabile ai datori di lavoro committenti inserire nelle clausole contrattuali dei contratti di appalto come clausola risolutiva espressa, valida anche in caso di subappalto, l’obbligo per il contraente, e l’eventuale subappaltatore, di non commettere mai le gravi violazioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, riservandosi il diritto di effettuare controlli a campione e a sorpresa in ogni momento e di procedere alla immediata rescissione del contratto per inadempimento, con eventuale penale a carico della parte inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dell’interruzione del rapporto contrattuale per colpa.
da www.puntosicuro.it