mercoledì 13 maggio 2009

La sospensione dell’attività imprenditoriale

Come Ź noto il testo unico di sicurezza del lavoro, D.Lgs. n. 81/2008, ha rafforzato la facoltą dell’Ispettorato del lavoro, in caso di utilizzo di lavoratori in nero e per le gravi violazioni di sicurezza del lavoro anche degli organi di vigilanza delle Asl, di procedere alla sospensione dell’attivitą imprenditoriale: l’articolo 14 introduce una importante novitą rispetto al corrispondente articolo 5 della L. n. 123/2007, poiché, oltre a prevedere l’importo della somma aggiuntiva da pagarsi in caso di revoca del provvedimento qualora si sia regolarizzata la violazione, ora stabilita nella misura fissa di euro 2.500, indica nell’allegato I quali sono le gravi violazioni che autorizzano la sospensione della singola e localizzata attivitą imprenditoriale (non di tutta l’attivitą aziendale) se reiterata, ovvero ripetuta (anche la seconda volta solamente), sempre che ciė sia necessario per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori:

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivitą imprenditoriale.

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
  • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:

  • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

  • Lavori in prossimitą di linee elettriche;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione;
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto:

  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

È inoltre previsto l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che, non ottemperando al provvedimento di sospensione, prosegua nella sua attivitą.

ť consigliabile ai datori di lavoro committenti inserire nelle clausole contrattuali dei contratti di appalto come clausola risolutiva espressa, valida anche in caso di subappalto, l’obbligo per il contraente, e l’eventuale subappaltatore, di non commettere mai le gravi violazioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, riservandosi il diritto di effettuare controlli a campione e a sorpresa in ogni momento e di procedere alla immediata rescissione del contratto per inadempimento, con eventuale penale a carico della parte inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dell’interruzione del rapporto contrattuale per colpa.


da www.puntosicuro.it