lunedì 1 giugno 2009

DUVRI: Le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza

Le indicazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in relazione alla stesura del DUVRI.

I rischi interferenti, i casi in cui non occorre il documento, i costi della sicurezza e le problematiche rilevate.


La “Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008: Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”, ha dato diverse indicazioni relative alla sua stesura.

Riguardo a questo tema l’autore ricorda che il DUVRI deve tener conto dei rischi interferenti:

  • “derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore e ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)”.

Dunque la stazione appaltante “deve elencare i rischi interferenti e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le interferenze”, ricordando che non devono invece essere riportati nel DUVRI “i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle idonee misure di prevenzione.


Un esempio dei casi per i quali non occorre redigere il DUVRI:

  • “la fornitura senza installazione;
  • i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.

Riguardo poi alla stima dei costi della sicurezza vengono date diverse indicazioni.

Ad esempio ricorda che deve essere fatta un’analisi dettagliata per singole voci sulla base di prezzari o di indagini di mercato.

Riguardo ai costi da indicare l’intervento segnala infine anche alcune criticità rilevate:

  • “risulta difficile quantificare in modo analitico i costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenze;
  • molte stazioni appaltanti non riescono a redigere il DUVRI ex ante e pertanto non possono allegare tale documento a quelli di gara, come suggerito nella determinazione dell’Autorità;
  • non appare chiaro a chi competono i costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI;
  • le norme (e le relative indicazioni dell’Autorità) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche”.

E.M.