lunedì 30 marzo 2009

Il ruolo del personale dei Vigili del Fuoco ed il Testo Unico sulla Sicurezza


L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “per quanto di specifica competenza”.

In concreto tale attivitą Ź volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

  • prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
  • prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
  • assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.

Uffici di polizia giudiziaria

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall’estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli “Uffici di Polizia Giudiziaria”.

Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

Agenti e ufficiali di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell’art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del Cnvvf nell’esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco Ź attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) Ź attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

delitti contro la pubblica incolumità;•

contravvenzioni in materia di sicurezza antin• cendio nei luoghi di lavoro.

I principali reati di competenza del CNVVF

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

  • Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro (codice penale, art. 451)
  • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (codice penale, art. 437)
  • Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi. (D.Lgs 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni (D.Lgs 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori” (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a))
  • Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b))
  • Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’incolumità dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b))
  • Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a))
  • Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e))
  • Omessa attuazione del sistema di gestione del la sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – articolo 7 comma 2)

La speciale procedura per i reati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi sul lavoro introdotta dal D.Lgs. 758/1994

In conclusione, appare importante evidenziare brevemente la speciale procedura introdotta dal Legislatore, con l’ormai datato D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di violazioni (di carattere contravvenzionale) delle norme relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:

  1. una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi lavoro, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando, contestualmente, un arco temporale in cui questi deve adempiere;
  2. trascorso tale intervallo di tempo, l’organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto (nei tempi e nei modi) alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro (1/4 della pena edittale massima prevista per la violazione);
  3. a pagamento avvenuto l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’avvenuto adempimento (nei tempi e nei modi) e l’avvenuto pagamento (nei tempi) chiedendo, al contempo, l’archiviazione del procedimento penale apertosi (e rimasto in sospeso) con la contestazione della contravvenzione.

In tal modo, quindi, il legislatore ha inteso perseguire un il duplice obiettivo: deflazionare il sistema penale da un lato e garantire l’incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, dall’altro.

fonte: VV.F.

4 marzo 2009

E.M.