mercoledì 1 aprile 2009

Variazione della scadenza per la comunicazione all’INAIL degli RLS


Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l’INAIL ha chiarito gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

A carico del datore di lavoro (o del dirigente) pubblico o privato, è posto l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in carica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione fa riferimento alla singola azienda o unità produttiva. Per il primo anno è posticipata al 16 maggio.

I dati richiesti dal modello consentiranno di individuare per l’unità introduttiva interessata, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data da cui decorre l’incarico.

Per l’invio andrà utilizzata la procedura on-line utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS o, in alternativa, qualora dovessero insorgere problemi tecnici durante l’inserimento telematico dei dati, sarà possibile richiedere il modello “Dichiarazione RLS” direttamente all’INAIL e spedirlo tramite fax.al n. 800.657.657).

L’Istituto fa slittare al 16 maggio prossimo il termine per l’invio.

Solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza Ź stata fissata al 16 maggio e i nominativi trasmessi devono “fotografare” la situazione in essere al 31 dicembre 2008.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Per assolvere a tale obbligo occorre accedere al sito www.inail.it e, previa registrazione, accedere al “Punto cliente”. Inseriti i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.

Nel caso insorgessero inconvenienti durante l’inserimento telematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il modello “Dichiarazione RLS” all’INAIL o scaricarlo dal sito, e inviarlo al già citato numero di fax (800.657.657).

I dati inseriti permetteranno di identificare l’azienda e le unità produttive, il nome del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l’incarico.

Infine, chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l’invio secondo le nuove procedure stabilite dalla circolare (in caso di inadempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall’articolo 55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione).

In caso di assenza del RLS aziendale, l’art. 52 del D.Lgs. 81/08, prevede l’obbligo da parte delle aziende di contribuire, con un versamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva, al Fondo di sostegno alle Pmi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali alla pariteticitą” istituito presso l’INAIL.

E.M.