domenica 1 marzo 2009

Accertamenti sanitari sull'assunzione di stupefacenti

Il provvedimento del 30 ottobre 2007 e il D.Lgs. 81/08 prevedono l'obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.


All'articolo 4 del provvedimento del 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU) è previsto che "Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di
mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato."

Le linee guida risultanti dalla conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni del 18 settembre 2008 ha chiarito a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:

  • attivazione della procedura: trasmissione dell�elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;
  • modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
  • procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;
  • procedure di laboratorio per l�effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;
  • procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;
  • metodologia dell'accertamento da parte del medico competente;
  • metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;
  • requisiti di qualità dei laboratori di analisi.

Tra le varie mansioni elencate nell'Allegato I troviamo anche le attività di trasporto (conducenti stradali con patente di categoria C, D ed E per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale) e addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il Medico Competente deve stabilire il cronoprogramma degli accessi per gli accertamenti e ne deve dare comunicazione al datore di lavoro.
Gli accertamenti dovranno essere non prevedibili da parte del lavoratore: il datore di lavoro deve comunicare la data dell�accertamento al lavoratore con un preavviso di non più di un giorno.

E.M.