domenica 1 febbraio 2009

Attività ispettiva delle DPL, dell’INPS e dell’INAIL


La Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota protocollo n. 25/SEGR/000195 del 9 gennaio 2009, ha inviato a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro i modelli ispettivi unificati che debbono essere utilizzati in sede di accesso ispettivo sia dal personale di vigilanza degli organi periferici del Ministero che da quello degli Istituti previdenziali.

Obiettivo del Ministero è quello di favorire l’omogeneitą dei comportamenti e la trasparenza.

I moduli sono quattro:

verbale di primo accesso1. che contiene i dati del datore di lavoro ispezionato, del consulente abilitato, l’elenco delle persone trovate sul posto di lavoro, i documenti visionati e l’elenco dei documenti che dovranno essere presentati agli ispettori per i successivi accertamenti di competenza;

verbale interlocutorio,2. che contiene una serie di informazioni relativamente all’oggetto della verifica e dà conto di ciò che gli ispettori hanno fatto dal primo accesso;

verbale di contestazione finale degli 3. illeciti amministrativi. Con questo verbale, l’ispettore spiega le risultanze ispettive, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le motivazioni che hanno portato a sanzionare il datore di lavoro;

verbale di sospensione dell’attivitą 4. imprenditoriale.

I quattro nuovi moduli avranno carattere sperimentale fino al 31 marzo 2009, momento in cui si valuteranno le correzioni o implementazioni considerate necessarie dalla valutazione del concreto esercizio dell’attivitą di vigilanza del lavoro.

A questo proposito segnaliamo un approfondimento a cura di Roberto Camera – Funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it – dal titolo “La nuova modulistica unificata per i verbali ispettivi”.

Nel testo del documento troviamo un indicazione relativa al verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dove è precisato che “tale modello va utilizzato nelle ipotesi in cui ricorra la sospensione ex art.14 del D.Lgs. n. 81/08, e cioè nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro – occupati dalla ditta medesima nella citata unitą produttiva all’atto dell’ispezione – oppure nel caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/08.

Il logo presente nel modello, a differenza dei precedenti tre modelli, è unicamente quello del Ministero del Lavoro, infatti l’unico soggetto che può procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale è l’ispettore, il carabiniere o l’accertatore del Ministero del Lavoro e non anche l’ispettore dell’Istituto Previdenziale. Infine, questo modello tiene conto anche di ciò che il Ministro del Lavoro Sacconi ha affermato con la Direttiva del 18 settembre 2008.”

Nell’approfondimento è segnalato inoltre che i nuovi modelli tengono conto anche delle modifiche introdotte con la L. n. 133/08 e si segnala che “il personale di vigilanza sarą tenuto ad utilizzare i nuovi modelli senza apporre alcuna personalizzazione o modificazione al contenuto e alla sua veste grafica, riguardano quattro momenti importanti dell’attivitą ispettiva e delle relazioni che questa attivitą produce con i datori di lavoro e i consulenti abilitati”.

E.M.