domenica 15 febbraio 2009

Liberi professionisti e tesserini

L’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro richiede:

per i componenti dell’impresa familiare di • cui all’articolo 230-bis del codice civile,

per i lavoratori autonomi che compiono • opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,

per i piccoli imprenditori di cui all’articolo • 2083 del codice civile e

per i soci delle societą semplici operan• ti nel settore agricolo, l’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalitą, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivitą in regime di appalto o subappalto.

Il Titolo III del codice civile che riguarda i lavoratori autonomi Ź costituito da due Capi, dal Capo I, contenente alcune disposizioni generali sui contratti d’opera, costituito dagli articoli dal 2222 al 2228 e comprendenti quindi l’art. 2222 al quale fa riferimento il citato art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal Capo II, contenente gli articoli dal 2229 al 2238, riguardante le professioni intellettuali fra le quali si ritiene che siano inserite le attivitą segnalate nel quesito in esame e quindi quelle dell’ingegnere, dell’architetto, del geometra, del coordinatore per la sicurezza, del direttore dei lavori, ecc.

Per quanto sopra detto, facendo il citato art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 esplicito riferimento ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del codice civile, si ritiene che le disposizioni in esso contenute si applichino ai prestatori d’opera di cui al Capo I del Titolo III e non anche a chi svolge attivitą di professione intellettuale di cui al Capo II dello stesso Titolo, pur essendo questi ultimi comunque dei lavoratori autonomi.

Ciė detto, quindi, per quanto riguarda in particolare l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento ed in risposta al quesito formulato, si ritiene che i professionisti sopraindicati non siano soggetti né agli obblighi dell’art. 21 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 né a quelli di cui al comma 3 dell’art. 36 bis, cosď come inserito con la legge 4/8/2006 n. 248 (legge Bersani), e quindi in definitiva non sono tenuti a munirsi degli stessi né nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili né in quei luoghi nei quali vengono svolti dei lavori in regime di appalto e di subappalto.

E.M.