giovedì 5 febbraio 2009

Documento di Valutazione dei Rischi su supporto informatico

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello presentato da Confcommercio

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.

La quale conclude cosď la sua risposta:

“ ... Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unitą produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.

Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalitą per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.”


Commento:

Il riferimento all’articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che “e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria”, perciė la messa a disposizione su supporto elettronico non Ź legittima se non consente la stampa dello stesso.

Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all’azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresď ricorrere all’organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.

(da www.puntosicuro.com)

E.M.


fonte: Ministero del Lavoro

23 gennaio 2009