Da una prima e superficiale lettura dell’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sembrerebbe che i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile siano obbligati ad ottemperare esclusivamente a quegli adempimenti indicati esplicitamente nel comma 1 dello stesso articolo e cioŹ ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformitą alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a), a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b) ed a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalitą, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivitą in regime di appalto o subappalto (lettera c).
Le cose perė non stanno cosď e ciė discende da un esame piĚ approfondito e da una lettura piĚ integrale del citato D. Lgs. n. 81/2008, né avrebbe senso una interpretazione delle disposizioni di legge cosď limitativa anche alla luce degli indirizzi forniti dalla legge delega 3/8/2007 n. 123 e della logica della prevenzione in base alla quale deve essere garantita la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che prestano la propria attivitą lavorativa nei luoghi di lavoro.
Si osserva preliminarmente che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico), e il relativo campo di applicazione, “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.
ť evidente quindi che il legislatore, anche per dar corso alle indicazioni contenute nella gią citata legge delega n. 123/2007, ha voluto, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, equiparare i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile agli altri lavoratori imponendo di conseguenza a questi gli stessi obblighi che il decreto medesimo pone a carico di tutti gli altri lavoratori.
Da quanto sopra detto sembra evidente quindi che il lavoratore autonomo debba adempiere agli obblighi che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 20 pone a carico di tutti i lavoratori. In tale articolo, peraltro, al comma 1 viene precisato che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni o omissioni” e fra i suddetti obblighi Ź possibile riscontrare appunto al comma 2 lettera h) quello di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed al comma 2 lettera i) quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.
La convinzione, a dire il vero abbastanza diffusa, che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della propria attivitą lavorativa deriva da quella che si ritiene una imprecisione del legislatore che li avrebbe dovuti inserire esplicitamente nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 assieme agli obblighi in esso elencati al comma 1 nonché da una frettolosa lettura del comma 2 dello stesso articolo che indica che i soggetti di cui al comma 1, fra i quali appunto i lavoratori autonomi, hanno facoltą di:
“a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivitą svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
ť del tutto evidente ora che la facoltą che il legislatore esprime al comma 2 non Ź quella di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici della propria attivitą ed alla formazione incentrata sui rischi medesimi, che come gią detto si ritengono obbligatorie, bensď di poter “beneficiare”, per dar corso alla sua autotutela, della sorveglianza sanitaria sottoponendosi a visita medica, a proprie spese, da parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita, cosď come avviene per qualsiasi altro lavoratore che Ź alle sue dipendenze, e di poter altresď “partecipare”, sempre a sue spese, ai corsi di formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ai quali il datore di lavoro che lo ospita avvia i propri lavoratori dipendenti.
Una conferma di quanto sopra sostenuto in merito agli obblighi che il Testo Unico ha inteso porre a carico dei lavoratori autonomi discende, infine, dalla lettura dell’allegato XVII al Testo Unico medesimo riportante la documentazione che sia le imprese che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente prima dell’inizio dei lavori al fine di consentire allo stesso la verifica della loro idoneitą tecnico-professionale prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, riportante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, e per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) a carico del committente per conto del quale viene realizzata l’intera opera.
In tale allegato XVII, infatti, al comma 2 fra la documentazione che i lavoratori autonomi devono almeno esibire al committente vengono esplicitamente indicati alla lettera d) gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”, documentazione che nel caso dei cantieri temporanei o mobili il committente Ź obbligato fra l’altro a trasmettere, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivitą.
Con la lettura dell’allegato XVII il quale, benché richiamato esplicitamente dal Titolo IV per la verifica dell’idoneitą tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, si deve intendere applicabile, essendo contenuto nell’ambito dello stesso Test Unico, anche per la verifica tecnico-professionale di tutte le attivitą imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo I dello stesso D. Lgs. 81/08 si ritiene in definitiva che non ci sia piĚ spazio per qualsiasi altra interpretazione e che sia stato definitivamente sciolto qualsiasi dubbio in merito agli obblighi a carico dei lavoratori autonomi sia della sorveglianza sanitaria, se necessaria, che della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E.M.