martedì 10 febbraio 2009

Durc negli appalti pubblici

Da fine gennaio il DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva) sarą acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche.

L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 [Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale], in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolaritą contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciė Ź richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono “gravati” dall’onere di provvedere in prima persona.

In questo modo saranno velocizzate e alleggerite le fasi di avvio dei lavori e quelle di svolgimenti: infatti per il rilascio dello stato di avanzamento dei lavori non sarą piĚ il privato a doversi premurare di richiedere il documento, ma sarą direttamente la stazione appaltante pubblica a fare una domanda, interna alla Pa (Pubblica amministrazione) per ricevere le informazioni.

Questa semplificazione avrą infine un importante effetto collaterale. Viene meno di colpo il problema delle falsificazioni dei documenti, per il quale gli enti abilitati la rilascio stavano cercando da tempo rimedi.

Legge n. 2, 2009, articolo 16 bis

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10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.

fonte: DPL Modena

29 gennaio 2009