domenica 25 gennaio 2009

Cartucce esauste

Il Ministero dell’Ambiente ha semplificato, con il DM 22 ottobre 2008 (pubblicato in gazzetta ufficiale il 12 novembre 2008) la gestione di alcune tipologie di rifiuti diffuse nelle imprese: cartucce esauste di toner di stampanti laser, a getto di inchiostro, ecc.

Nel caso in cui queste cartucce non contengano sostanze pericolose (quindi nel caso non abbiano il codice Cer 080318 dell’allegato D, del D.Lgs. 152/2006), ora viene consentito il trasporto di queste tipologie di rifiuti, anche se effettuato dalle stesse imprese, senza la previa emissione e accompagnamento del formulario di trasporto.

Condizione per˜ necessaria affinchŽ il trasporto possa avvenire senza l’emissione del formulario, che la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero delle cartucce esauste (impianti autorizzati alle operazioni di recupero appartenenti alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9, dell’allegato C, del D.Lgs. 152/2006) e che non siano previsti depositi temporanei intermedi.

E’ inoltre previsto che la raccolta e trasporto debba avvenire utilizzando imballi di tipo “eco-box” (contenitori non pallettizzati, con coperchio e sigillo idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri, di dimensioni pari a 35 cmX35 cmX70 cm, non superiori a 30 kg).

Le semplificazioni non sono previste nel caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 080317).

E.M.