venerdì 28 settembre 2012

SOSPENSIONE SISTRI AL 30 GIUGNO 2013

Quello che molte aziende attendevano con ansia è infine stato deciso dal Consiglio dei Ministri: il SISTRI è stato sospeso fino al 30 giugno 2013. Quindi ci sarà un anno di tempo per attendere le nuove modifiche, le semplificazioni che verranno introdotte, criticare ciò che non funziona e forse vedere finalmente l’avvio del SISTRI.

Questo quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri: per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.
Il SISTRI, ha poi spiegato il ministro dello Sviluppo Economico Passera “probabilmente non è adatto a molte aziende, soprattutto di piccola e media dimensione” e quindi “ si conferma che l’introduzione è sospesa”.

Attualmente il SISTRI, con la sua mole di procedure ed eccezioni mal si presta ad essere utilizzato dai piccoli produttori di rifiuti speciali, dalle aziende dedicate alla micro raccolta e da una moltitudine di soggetti che avrebbero visto cadere la loro competitività sul mercato se il SISTRI fosse entrato in vigore il 30 Giugno 2012. Se sulla “macro-filiera” era applicabile, diveniva complicatissimo se non assurdo applicarlo sulla “micro-filiera” del rifiuto. Ora si auspica che sia implementato un sistema informatico per tracciare i rifiuti semplice ed efficace, che sia realmente applicabile a tutti i soggetti che partecipano alla filiera dei rifiuti.
Dopo oltre due anni di modifiche e sperimentazioni finalizzate a contenere le falle del Sistema non si è riusciti ad ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista della corretta gestione del SISTRI.
Concludendo: Stop ai contributi dovuti dalle aziende almeno fino a Giugno 2013; sospensione del SISTRI per verificarne la funzionalità ed apportare le necessarie modifiche con un tempo massimo di intervento che può protrarsi fino a Giugno 2013.

M.D.

mercoledì 26 settembre 2012

Aria condizionata in ufficio: istruzioni per l’uso

In molteplici situazioni i condizionatori vengono utilizzati in modo improprio, comportando sprechi d’energia e, soprattutto, malessere per chi lavora.

Queste principalmente si concretizzano in male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori addominali, torcicollo ma a volte anche bronchiti, polmoniti e infezioni batteriche. I climatizzatori rappresentano una preziosa risorsa con l’aumentare delle temperature ma è sempre consigliabile prestare molta attenzione a non utilizzare in modo questo tipo di apparecchiature.

Ovviamente questi rischi sono presenti sia nei luoghi di lavoro che nelle nostre case. In molti uffici si trovano apparecchi di climatizzazione a parete che, grazie alla facilità di installazione e al costo ridotto rispetto a impianti di condizionamento più complessi, rappresentano la scelta più rapida per soddisfare le richieste degli utenti. Come già detto, però, l’uso di questi apparecchi non può prescindere da una corretta installazione, una puntuale manutenzione e soprattutto una corretta gestione.

Secondo la definizione dello standard Uni 10339 si intendono climatizzatori quegli apparecchi che “sono in grado di realizzare e mantenere simultaneamente negli ambienti condizioni termiche, igrometriche e velocità dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il comfort della persona”. I condizionatori più utilizzati sono costituiti da una unità interna che provvede alla climatizzazione del locale e da una unità esterna necessaria allo scambio termico fra il fluido utilizzato per la climatizzazione e l’aria esterna. Gli apparecchi di nuova costruzione hanno spesso caratteristiche innovative che non rientrano in questa definizione, come per esempio la “ionizzazione” per eliminare le particelle inquinanti o la “foto catalizzazione” per eliminare germi e batteri. Alcuni modelli, inoltre, possono anche immettere in ambiente aria esterna, mentre altri possono anche essere privi di unità esterna.
Solitamente se la predisposizione dell’impianto non avviene in fase di progettazione il posizionamento dell’apparecchio di climatizzazione avviene, nella maggior parte dei casi, scegliendo un’ubicazione che comporta minori opere murare, la possibilità di mantenere l’arredamento esistente e meno costi. Il principio da seguire, invece, dovrebbe essere quello della scelta di una posizione che permetta un buon rimescolamento dell’aria, senza che gli occupanti siano colpiti da flussi d’aria troppo veloci; anche l’altezza della disposizione gioca un ruolo significativo”.

Il minor costo di questi apparecchi rispetto agli impianti centralizzati è di sicuro il fattore che principalmente condiziona la scelta, ma è opportuno utilizzarli in modo corretto per trarne anche il massimo dei benefici.
La disposizione delle postazioni di lavoro e dei climatizzatori diventa il punto chiave da dirimere. La regola fondamentale è quella di evitare la posizione diretta di una scrivania lungo il flusso d’aria. Se lo spazio a disposizione lo consente, è più facile spostare la postazione. In caso contrario, tuttavia, spostare l’apparecchio non è poi così complesso. Una soluzione più onerosa, invece, può essere l’installazione di apparecchi a soffitto,ma è necessario creare controsoffittature, che garantiscono una distribuzione più uniforme dell’aria e, quindi, la possibilità di utilizzare velocità di immissione dell’aria più basse. Utile, ancora, anche fare attenzione alla posizione dei condizionatori rispetto agli arredi (armadi, archivi ecc.) per evitare riflessi dannosi e rimozione di sporcizia da punti quali le parti alte dei mobili dove, di solito, la pulizia viene fatta più raramente.
Di fondamentale importanza sono alcune regole indispensabili inerenti la manutenzione dei climatizzatori. E’ buona norma, innanzitutto, effettuare una pulizia dei filtri prima di ogni accensione stagionale (queste operazioni vengono effettuate utilizzando prodotti specifici che hanno un effetto detergente e anti batterico e, pertanto, andrebbero svolte dai manutentori indossando guanti e mascherine di protezione, fuori dall’orario di lavoro e facendo funzionare poi l’impianto a finestre aperte). Oltre ai filtri, l’igienizzazione dovrà interessare, inoltre, tutte le parti a diretto contatto con l’acqua di condensa. Ultima ma non meno importante è la verifica dello scarico delle acque di condensa che possono facilmente intasarsi provocando accumuli di umidità nelle pareti o in zone poco accessibili dove possono proliferare muffe, funghi ecc.

M.D.

lunedì 24 settembre 2012

Scherma

IMOLA IN VETTA ALL’EUROPA CON GIULIANO PIANCA

Dal 18 al 20 maggio a Kalmar (Svezia) si sono svolti i Campionati Europei a squadre Veterani. Trionfa l’atleta della Sigea Giuliano Pianca che con la squadra di spada maschile sale sul gradino più alto del podio. Anche la riminese Iris Gardini che veste i colori della Sigea, si classifica seconda con la squadra di fioretto femminile e terza con quella di sciabola.

FRANCESCA ISEPPI SESTA SCIABOLATRICE D’ITALIA

Giovedì 10 maggio al PlayHall di Riccione è iniziata l’edizione 2012 del Gran Premio Giovanissimi, dove quasi 3000 atleti, fino a martedì 15, si contenderanno il titolo italiano nelle diverse specialità e categorie under 14. Le prime a scendere in pedana per la Sigeascherma sono state le giovani sciabolatrici, che quest’anno festeggiano Francesca Iseppi, la migliore delle imolesi, che conquista la finale e si classifica sesta.

venerdì 21 settembre 2012

Attività di vigilanza

Sono stati resi noti i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 1° trimestre 2012. Sono state ispezionate 33.297 aziende e una su due è stata trovata in una situazione di irregolarità. Le ispezioni in cui sono stati contestati illeciti sono, infatti, pari a 16.665. Nel corso delle attività, sono state verificate 91.683 posizioni lavorative. I lavoratori irregolari sono risultati 31.866 di cui 10.527, ossia il 33% totalmente in nero. Gli importi riscossi, a seguito dell’irrogazione delle sanzioni, ammontano a 32 milioni di euro. Le aziende sospese sono state 2.163 aziende per l’utilizzo di personale in nero. Le principali violazioni riscontrate nel periodo gennaio-marzo 2012 hanno riguardato l’illecita intermediazione di manodopera (2.498 lavoratori) e la disciplina in materia di orario di lavoro (5.273).

Sono stati disconosciuti 2.830 rapporti fittizi di lavoro autonomo. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità amministrative e penali relative all’occupazione delle lavoratrici madri (81), dei disabili (332), dei minori (243).

M.D.

mercoledì 19 settembre 2012

Incentivi INAIL: appuntamento il 26, il 27 e il 28 giugno

Sono previste per il 26, 27 e 28 giugno le date per l’invio telematico delle domande relative ai 205 milioni di finanziamenti messi a disposizione dall’INAIL a favore di tutte le aziende italiane interessate alla realizzazione di interventi in materia di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro. Saranno rese note entro il 15 giugno le modalità tecniche che con cui le imprese potranno collegarsi al portale dell’Istituto per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda. I fondi saranno assegnati rispettando la priorità cronologica d’arrivo del codice. L’elenco delle imprese di ciascuna regione che hanno partecipato all’invio telematico sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni. Saranno accolte le domande comprese nell’elenco fino alla copertura del budget previsto per ogni singola regione.

Saranno ulteriormente potenziate le infrastrutture tecnologiche in considerazione che l’invio telematico, nonostante sia articolato per regioni, rappresenta un significativo impegno per la rete telematica INAIL e per la sua gestione. Per garantire la sicurezza e la velocità delle operazioni, l’INAIL metterà i propri sistemi informativi a completa disposizione dell’iniziativa.

Il bilancio della prima fase dell’Operazione Incentivi, conclusa lo scorso 7 marzo, e relativo alla compilazione della domanda online, ha visto circa 25mila aziende inserire i propri progetti utilizzando la sezione “Punto Cliente” del sito INAIL: un numero di partecipanti elevato, per un ammontare di risorse richieste cinque volte superiore a quello a disposizione (si ricorda che i fondi possono coprire il 50% dei costi di ogni progetto).

La procedura per l’attribuzione dei fondi è totalmente informatizzata proprio per rispettare i maggiori livelli di correttezza, obiettività della valutazione e maggiore rapidità rispetto alle procedure tradizionali con commissione giudicatrice. Per accedere alla fase conclusiva dell’invio telematico tutti i progetti hanno dovuto superare una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che hanno “premiato” caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l’efficacia dell’intervento, il settore produttivo più rilevante a livello regionale, la maggiore gravità della causa d’infortuni (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informativo in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell’INAIL.

Le imprese ammesse dopo l’invio telematico devono trasmettere la documentazione con posta elettronica e, laddove possibile, l’utilizzo anche la firma digitale. Dall’esame preliminare della correttezza formale della compilazione delle schede di presentazione del progetto non sono emerse criticità di rilievo: aspetto che testimonia una sostanziale maturità “tecnologica” delle aziende italiane, composte prevalentemente da micro o piccole e medie imprese.

M.D.

lunedì 17 settembre 2012

Rinvio parziale campi elettromagnetici

La G.U. della Comunità Europea n. 101/1 del 24 aprile 2012 ha pubblicato la Direttiva 2012/11/UE che modifica la Direttiva 2004/40/CE “Campi elettromagnetici”, posticipandone l’entrata in vigore al dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.

Tale rinvio riguarda solo il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato XXXVI, per cui il rinvio non riguarda la valutazione del rischio CEM che fa parte del Capo I del Titolo VIII (art.181), già entrato in vigore col DLgs.81/08 ossia l’1.1.2009.
Questo implica che la valutazione dei rischio da campi elettromagnetici entrata in vigore il 01/01/2009 è tuttora in vigore mentre è stato rimandato a 31/10/2013 il rispetto dei limiti e le misure successive alla valutazione del rischio.

M.D.

venerdì 14 settembre 2012

INPS: aziende con più sedi op.

Con messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012 l’INPS informa circa l’obbligo della comunicazione della dislocazione territoriale delle unità operative dell’azienda. Con la circolare n. 172/2010 ha fornito le indicazioni riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, compresa la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posizione contributiva.

L’obbligo della comunicazione telematica (individuato al punto 4 della circolare n. 172/2010) sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

Pertanto, sono tenuti alla comunicazione in argomento non soltanto i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2011 occupano personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, precedentemente a tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato, nel passato, dalle Direzioni territoriali Del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, competenti per territorio.

Per l’utilizzo della comunicazione telematica vedasi quanto indicato nel punto 8 della circolare n. 172/2010.

M.D.

mercoledì 12 settembre 2012

Responsabilità sulle macchine

In tutti i casi in cui vi sono più titolari di una posizione di garanzia, in riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico.
 Questo è quanto emerge dalla lettura di una sentenza della Corte di Cassazione.

Il legale rappresentante di una società è stato condannato da un Tribunale alla pena di euro 6000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver ceduto in locazione finanziaria ad un’altra società una lucidatrice non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996, in quanto il dispositivo di interblocco consentiva l’apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento ed inoltre mancava un dispositivo di protezione dei rulli stessi sulle zone laterali della macchina.
 Secondo la ricostruzione fatta sull’accaduto gli ispettori dell’organo di vigilanza, nel corso della visita eseguita presso la sede della società a seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore, hanno accertato che questo si era verificato per l’utilizzo da parte dell’infortunato di una macchina utilizzata per lucidare le pelli. E’ stato accertato che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta dalla società proprietaria, della quale l’imputato era legale rappresentante, e che la macchina non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poiché all’apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell’inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi prima di arrestarsi totalmente.
 
Contro la decisione del Tribunale l’imputato ha proposto appello contestando la violazione della norma in quanto la macchina era stata acquistata previo rilascio dal parte della ditta venditrice dell’attestato di conformità della stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all’epoca della costruzione per cui nessun addebito gli poteva essere mosso anche per la mancanza del marchio CE in quanto costruita prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. L’imputato ha sostenuto, altresì, che non si poteva d’altra parte escludere che la macchina durante il lungo periodo in cui era rimasta presso l’azienda dell’utilizzatore, potesse essere stata manomessa con l’eliminazione degli originari meccanismi di protezione.
La suprema Corte ha fatto osservare in premessa che il reato contestato all’imputato non è venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 perché la norma originariamente contestata (articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994 abrogato dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008) è stata sostituita dall’articolo 23 del predetto D. Lgs.
In merito alla pluralità di responsabilità la Sez. III ha sostenuto che “sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento”. “Di conseguenza”, ha quindi concluso la suprema Corte con riferimento al caso in esame, “il fornitore o l’installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.

M.D.

lunedì 10 settembre 2012

DVR obbligatorio per le aziende

Dal 1 luglio 2012 non sarà più ammessa, per le Aziende fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Tale scadenza trova indicazione nell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che fissa, appunto, nel 30 giugno 2012 il termine ultimo fino al quale è possibile autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, senza redigere il documento di cui all’art. 17 comma 1.

Ne consegue che anche le piccole Aziende (fino a 10 lavoratori) dovranno pertanto redigere il documento secondo le modalità stabilite dall’art. 28.

L’obbligo vale anche per le Aziende che finora hanno usufruito della possibilità di autocertificazione, le quali dovranno pertanto predisporre il documento entro il 30 Giugno 2012.
La sanzione penale prevista in caso di inadempienza prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.

M.D.

venerdì 7 settembre 2012

Responsabilità solidale del committente anche per l’IVA

Nella lista di voci per le quali vige la responsabilità solidale del committente in caso di appalto, sono ora inseriti anche i debiti fiscali.

Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.

La nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può esimere da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»: è una definizione dotata di una portata troppo ampia che, oltre tutto, lascia uno spazio eccessivo all’interpretazione giudiziale il committente, infatti, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori. Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.

La responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice. Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore. Nonostante questo intervento, il quadro normativo resta ancora molto rigoroso, in quanto la normativa non distingue le imprese che operano correttamente nel mercato da quelle che usano l’appalto per scopi poco regolari.

M.D.

mercoledì 5 settembre 2012

SCHERMA

IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA A FIANCO DEI GENITORI 

Sabato 21 aprile presso il Centro Tecnico si è tenuto l’ultimo dei due incontri gratuiti del percorso “La Scherma a fianco dei genitori”. L’incontro “Piccoli passi in psicologia dello sport”, tenuto dalle psicologhe Veronica Cataleta e Lucia Francolini, ha affrontato la tematica del senso di autoefficacia e come questa accompagna la gestione delle emozioni nella pratica sportiva.

IRIS GARDINI LA PROTAGONISTA DELLA SESTA PROVA NAZIONALE MASTER

Weekend sul podio per la riminese Iris Gardini che, con i colori della Sigea Scherma Imola stravince a Piombino per la Sesta Prova Nazionale Master in tutte e tre le armi. Sul podio anche Stefania Negura, seconda nella prova di fioretto. In pedana questo fine settimana anche gli under 14 di spada e sciabola e gli under 23 di spada.
OLIMPIADI DELLA SCHERMA: OLTRE 250 BAMBINI AL PALA RUGGI

Grande successo per la manifestazione conclusiva del Progetto Scuole firmato Circolo Scherma Imola. Oltre 250 bambini delle scuole elementari di Imola e circondario si sono sfidati al Pala Ruggi in prove di abilità e assalti schermistici.

lunedì 3 settembre 2012

Delega di funzioni: requisiti di validità

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato una propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza con riferimento al nuovo assetto normativo delineato dal Decreto legislativo 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

L’Ance ha organizzato il lavoro “approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili”.
Nel documento si ricorda che la complessità strutturale delle imprese può portare alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante. Tuttavia accade spesso che i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano nell’ impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Per questo nasce la necessità di avvalersi di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Tale fenomeno di ripartizione organizzativa è denominato “delega di funzioni”, appunto per indicare “l’attribuzione di autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare”. Con questa delega “si trasferiscono compiti a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente”.
Se la delega di funzioni consente di individuare un’autonoma posizione di garanzia, è importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge. Rimane a carico del soggetto delegante un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia l’obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
Un effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente”.

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida sul piano formale è necessario che sussista:
  • atto di delega scritto recante data certa; 
  • accettazione per iscritto del delegato; 
  • adeguata e tempestiva pubblicità della delega. 
Sul piano sostanziale, “occorre che la delega sia effettuata nei seguenti termini:
  • a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”. 
Riguardo ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega”.
Si tratta dunque “di valutare i titoli e l’esperienza del singolo in relazione all’attività svolta dall’organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve essere necessariamente svolta ex ante, in base ad un giudizio di idoneità ed adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti”.
Per concludere ricordiamo che:

“il delegato deve godere di ampi poteri decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”.

in una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi”.
L’autonomia decisionale ed organizzativa e l’autonomia di spesa “costituiscono elemento essenziale all’istituto della delega.
Se il delegato non è dotato di autonomia decisionale e di spesa necessaria, “il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale”;

M.D.