Quando una azienda subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessato la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e questo al fine di perseguire l’obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole di non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi nonostante fosse in possesso del documento predisposto dalla azienda assorbita.
L’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l’attuale rappresentante legale, società quest’ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato pertanto respinto in quanto l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55. Il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”.
M.D.