E’ stato approvato il decreto sugli ambienti confinati con nuove regole per assicurare la salute e la sicurezza negli “ambienti confinati”. Il decreto (approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 3 agosto, dopo essere stato condiviso con le Regioni) attende ora la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», introduce misure dettagliate per la tutela dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali siano presenti rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili. Il decreto tende a impedire che nelle attività in ambienti confinati possano operare lavoratori non adeguatamente formati, addestrati o non perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti al fine di evitare numerosi infortuni che hanno causato negli ultimi tre anni 17 casi mortali (Molfetta, Mineo, Sarroch, Capua).
Il decreto stabilisce che tutto il personale impiegato nell`impresa interessata, compresi i lavoratori autonomi e lo stesso datore di lavoro, in aggiunta ai vari obblighi previsti dal Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere sottoposti a specifica informazione, formazione e addestramento, con relativa verifica di apprendimento e aggiornamento, in relazione ai rischi specifici derivanti dall`attività negli ambienti confinati. Gli stessi soggetti devono essere dotati, e addestrati al loro uso, dei dispositivi di protezione individuale (per esempio, maschere protettive), della strumentazione e delle attrezzature (per esempio, i rilevatori di gas) idonei a prevenire i rischi derivanti da tali attività. Il datore di lavoro deve garantire la presenza di almeno il 30% della forza lavoro, tra cui il preposto, che abbia una esperienza almeno triennale nell`attività in ambienti confinati.
Il personale deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti. In quest`ultimo caso il contratto individuale di lavoro deve essere certificato secondo gli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 276/2003.
Prima dell`accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori impiegati nelle attività in questione (compreso eventualmente il datore di lavoro) devono essere dettagliatamente informati, con una durata addestrativa di almeno un giorno, dal datore di lavoro-committente, di tutti i rischi che possano essere presenti nell`area di lavoro. In tal caso il datore di lavoro-committente dovrà individuare un proprio rappresentante, anch`egli preventivamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell`ambiente in cui dovrà essere svolta l`attività da parte dell`impresa appaltatrice e/o da parte dei lavoratori autonomi, perché vigili sul puntuale rispetto delle disposizioni. Nell`ambito del controllo della qualificazione dell`impresa appaltatrice, particolare attenzione dovrà essere indirizzata ai fini della verifica del rispetto degli obblighi contributivi (attraverso il Durc) e contrattuali verso i lavoratori da essa dipendenti.
Da Il Sole 24 ore