martedì 27 settembre 2011

Apparecchiature dei centri estetici


E’ stato pubblicato in GU n. 163 del 15 luglio 2011 il DECRETO 12 maggio 2011, n. 110 “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”
Entrato in vigore il 30 luglio, prevede nuove disposizioni per gli apparecchi elettromedicali usati nelle attività di estetica, tra le quali lampade abbronzanti, apparecchi per massaggi, elettrostimolatori e laser a uso estetico e terapeutico.
Per ogni apparecchio elettromeccanico vengono definiti:

  • i riferimenti delle norme tecniche che devono essere adottate dai fabbricanti; 
  • le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione; 
  • le modalità di esercizio e di applicazione; 
  • le cautele d’uso.



In particolare, le apparecchiature per le quali il decreto fissa nuove caratteristiche e regole di utilizzo sono: solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR); saune e bagno di vapore; vaporizzatori con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatori a ultrasuoni e a microcorrenti; disincrostanti per pulizia; apparecchiature per aspirazione di comedoni e levigatura della pelle; docce filiformi ad atomizzatore. 
Il decreto, oltre a stabilire un limite di irradianza degli apparecchi, pone anche il divieto di utilizzo di lampade per l’abbronzatura ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza, ai soggetti che hanno sofferto o soffrono di tumori cutanei, a chi ha una pelle che si scotta con facilità a seguito dell’esposizione al sole. 
Il provvedimento indica anche le norme tecniche internazionali che debbono essere rispettate durante l’utilizzo dei suddetti apparecchi.
Comprende disposizioni per l’utilizzo in sicurezza di moltissimi dispositivi e apparecchi utilizzati nei centri estetici, tra cui: 

  • Lampade abbronzanti, vaporizzatori, depilatori, 
  • Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
  • Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
  • Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
  • Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
  • Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
  • Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
  • Rulli elettrici e manuali
  • Vibratori elettrici oscillanti
  • Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
  • Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
  • Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
  • Scaldacera per ceretta
  • Attrezzi per ginnastica estetica
  • Attrezzature per manicure e pedicure
  • Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva …)
  • omissis
Inoltre viene ricordato agli utilizzatori delle lampade abbronzanti alcune importanti precauzioni: per esempio, verificare prima della seduta il proprio fototipo e informarsi sui rischi associati all’esposizione; non esporsi se si assumono farmaci fotosensibilizzanti; non applicare prodotti che accelerano l’abbronzatura; utilizzare sempre occhiali protettivi che devono essere messi a disposizione dal centro estetico; rispettare i tempi di esposizione (indicati dal costruttore) dell’apparecchio che si utilizza.