Dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea delle attestazioni di malattia ai dipendenti, potendo procedere alla consultazione delle relative attestazioni solo con l’utilizzo di sistemi informatici.
Nulla è variato sul trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia al lavoratore e continueranno a sussistere gli obblighi di tempestiva comunicazione dell’assenza, poiché il sistema telematico di consultazione dei certificati che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare la stessa. Si tratta di un principio comune a tutti i CCNL che, se non viene osservato dal lavoratore, può portare all’applicazione di sanzioni disciplinari. Inoltre deve sempre essere comunicata ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità durante l’assenza, utile in caso di effettuazione di visite di controllo.
L’avviso del 20 luglio – che sebbene limitato al comparto industriale, fornisce comunque utili indicazioni per gli altri settori – introduce a carico del lavoratore un nuovo adempimento che va a sostituire quello previgente di consegna del certificato medico al datore di lavoro: l’obbligo di comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. Il datore di lavoro potrà anche accedere alla sezione dedicata del sito web dell’Inps per visualizzare l’attestazione di malattia.
Questa regola potrebbe essere introdotta anche a livello aziendale: peraltro, qualora l’azienda non intenda sottoscrivere un accordo ovvero – per le proprie dimensioni – non abbia una rappresentanza sindacale costituita tra i lavoratori, potrà comunque avvalersi della disposizione contenuta nella circolare ministeriale n. 4/2011 che fissa l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare il numero di protocollo, qualora tale adempimento sia stato richiesto dal datore di lavoro.
Se il datore di lavoro sceglie questa possibilità, dovrà fornire ai lavoratori una comunicazione scritta dove li informa circa i nuovi obblighi, anche aggiornando i regolamenti aziendali.
Infine nel caso di mal funzionamento del sistema di trasmissione telematica dell’invio del medico competente, il lavoratore rimane tenuto alla presentazione dell’attestazione cartacea (rilasciata dal medico) al proprio datore di lavoro e, ove previsto, alla consegna all’Inps del certificato, secondo le modalità tradizionali previgenti.