È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01/10/21010 il quarto decreto SISTRI che modifica il Decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Riassumiamo quanto deciso:
viene confermata la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
viene prorogata al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
viene prorogata al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Alcune delucidazioni
Soggetti iscritti al SISTRI che sono già in possesso dei dispositivi USB
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di carico e scarico cartaceo di cui all’art. 190 del D.Lgs.152/06 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di carico scarico cartaceo cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
Soggetti iscritti al SISTRI che non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/06.
Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.
Sanzioni
Fino al 31 dicembre 2010 i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Per cui fino a tale data rimane l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantendo l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
M.D.