venerdì 1 ottobre 2010

Modifiche al Codice Della Strada

Sono state approvate le modifiche relative al codice della Strada. In particolare riportiamo alcune variazioni relative al settore dell’autotrasporto e modifiche che riguardano tutti gli autisti.

Sanzioni più pesanti per gli autotrasportatori che violano le nuove norme del codice della strada. In particolare, nel mirino della nuova normativa (legge 120/2010 di modifica al decreto legislativo 285/92) cadono le imprese che non concedono riposi adeguati ai propri autisti. Le nuove norme che riguardano i tempi di guida sono entrate in vigore venerdì 13 agosto e sono volte a punire quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale, come la guida di veicoli pesanti per più dieci ore.

I tempi massimi di guida consentiti dalla normativa europea attualmente in vigore (regolamento CE 561/2006) si applicano (con poche eccezioni) al trasporto su strada di merci e di persone, qualora il veicolo stesso consenta il trasporto di più di nove persone compreso il conducente. Le ore di guida e di riposo sono registrate, di solito, dal cronotachigrafico nella versione analogica (ormai desueta) o digitale. In alternativa alle rilevazioni tramite cronotachigrafo, vi sono i vecchi sistemi di rilevazione, come i registri di servizio, a cui occorre far riferimento nell’ipotesi di malfunzionamento del sistema di registrazione.

Il nuovo codice prevede un’articolazione delle sanzioni, in caso di superamento dei limiti di legge, proporzionata alla gravità dell’infrazione. Vengono introdotte due soglie, del 10% e del 20%, superate le quali troverà ogni volta applicazione la sanzione più pesante. Ad esempio, in caso di superamento dei tempi massimi di guida (nove ore giornaliere elevabili a dieci per non più di due volte a settimana) è stabilita una sanzione modulata in tre fasce con incrementi tra l’importo minimo e quello massimo pari quasi a dieci volte (si veda il grafico).

Con lo stesso criterio vengono sanzionate le violazioni sulla mancata concessione dei tempi minimi di riposo giornaliero e settimanale o sulla mancata effettuazione delle interruzioni previste dal regolamento CE.

Qualora l’autista di un autoveicolo dotato di cronotaghigrafo sia coinvolto in un incidente che procuri un danno alle cose o alle persone, l’organo accertatore (polizia stradale, vigili urbani, carabinieri) è tenuto a segnalare il fatto alla direzione provinciale del Lavoro perché disponga una verifica presso la sede dell’impresa di trasporti, finalizzata al controllo dei tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

Passando agli aspetti legati alla contestazione delle violazioni, il verbale degli ispettori del lavoro deve contenere anche l’indicazione della targa dei veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione. I termini per la notifica delle sanzioni sono ridotti da 150 a 90 giorni.

Per le multe superiori a 200 euro viene prevista la possibilità del pagamento rateale a condizione che il trasgressore versi in condizioni disagiate; si attende però un decreto interministeriale di attuazione.


Di seguito riportiamo alcune significative novità del Codice Della Strada

Circolazione delle macchine agricole

l’autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole di dimensioni eccezionali varrà due anni anziché uno.

Il Governo è delegato ad individuare quali macchine agricole possono essere usate anche per attività di manutenzione stradale.


Licenziamento autisti ubriachi o tossicodipendenti

Costituisce giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool o per effetto di stupefacenti.


Accertamenti sull’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope

Per l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Per il primo rilascio della patente di guida di qualsiasi categoria e per il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB per la verifica dei requisiti psichici e fisici, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico - tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. Le relative spese sono a carico del richiedente»;


Alcol zero per neopatentati e conducenti professionali

È introdotta una disciplina speciale per i per conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, prevedendo in particolare:

divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero g/l e inferiore a 0,5 g/l, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione;

aumento sanzioni da un terzo alla metà per i casi in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o per i casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione);

preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.


Guida in stato dl alterazione da stupefacenti

Si inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo:

l’arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3);

la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che provochi un incidente stradale.

pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al giudice la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

M.D.