domenica 24 ottobre 2010

Montaggio di ponteggi: obbligo di presenza del preposto

Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010.
Con questa Sentenza è stato confermato che durante il montaggio di un ponteggio il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Non è possibile sopperire a tale funzione con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza che ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.

Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile è piombato sul balcone del terzo piano. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
M.D.