sabato 30 ottobre 2010


AL VIA IL PROGETTO SCUOLE
La Sigea Scherma Imola di nuovo in prima linea nelle scuole elementari con il Progetto Scuole, un corso di avviamento alla scherma il cui scopo è quello di avvicinare i bambini dalla prima alla quinta elementare alle discipline di questo sport, di farli divertire e appassionare, grazie alla partecipazione di tecnici competenti.
I bambini di tutte le classi partecipanti, ai quali a fine progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione, avranno la possibilità di assistere alle gare di rilievo presso il Centro Tecnico e alla Gara Nazionale che si terrà il 5 e 6 febbraio 2011.

mercoledì 27 ottobre 2010

Qualificazione aziende sicure


Il ministero del Lavoro prepara regole più severe nell’affidamento di attività a rischio, come la bonifica di cisterne e silos. Se le ditte aspiranti agli appalti come manutentori esterni non garantiranno una speciale formazione ai propri dipendenti o non li doteranno di tutte le apparecchiature idonee a scongiurare gli incidenti potrebbero essere escluse dall’appalto stesso.

I lavoratori che eseguono interventi di bonifica di cisterne e silos devono essere legati con un’imbracatura di sicurezza, vigilati per tutta la durata dell’operazione e forniti di respiratori oltre che di strumenti adatti a rilevare anomale concentrazioni di gas.

Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha chiesto ai tecnici del dicastero di mettere a punto una stretta nell’ambito di tutte le attività che comportano particolari pericoli.

Una strada potrebbe essere, appunto, il nuovo sistema di qualificazione delle imprese “virtuose” disciplinato dal testo unico della sicurezza (Dlgs 81/08). Attraverso quest’ultimo, si potrà rilasciare una “licenza” solo a quelle aziende appaltatrici che siano in grado di assicurare elevati standard di sicurezza.

Con il sistema di qualificazione dovrebbe essere, inoltre, introdotta la patente a punti per i cantieri edili che dovrebbe fare da apripista per rilanciare un più diffuso modello di gestione della salute nei luoghi di lavoro di tipo premiale (anziché repressivo).
M.D.

domenica 24 ottobre 2010

Montaggio di ponteggi: obbligo di presenza del preposto

Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza n. 23936 del 23 giugno 2010.
Con questa Sentenza è stato confermato che durante il montaggio di un ponteggio il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio. Non è possibile sopperire a tale funzione con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza che ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
L’amministratore unico di una società, ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesse in pregiudizio di un lavoratore dipendente con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato condannato dal Tribunale alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha però confermata la sentenza di condanna.

Nel caso in esame era accaduto che il lavoratore, mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, ove erano in corso lavori per la costruzione di un fabbricato, è caduto dal ponteggio dall’altezza del quarto piano dello stabile è piombato sul balcone del terzo piano. Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra le altre motivazioni, che non era stato tenuto conto che in cantiere fosse presente un responsabile della sicurezza. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che al momento dell’intervento della ASL delegata a svolgere le indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato e che lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio era stato ricostruito mediante delle riproduzioni fotografiche. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Per quanto riguarda la circostanza che al momento dell’infortunio era presente in cantiere un responsabile della sicurezza la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 17), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto”.
M.D.

giovedì 21 ottobre 2010

Record di denunce per le malattie professionali


Dai dati Inail del mese di luglio 2010: record di denunce per le malattie professionali per il 2009.
Il 2009 è stato un anno record per le malattie professionali: 34.646 denunce complessive, il valore più alto degli ultimi 15 anni, il 15,7% in più rispetto al 2008 e circa il 30% in più nell’ultimo quinquennio.
Forti impennate si sono registrate, in particolare, per le malattie dell’apparato muscolo-scheletrico dovute a sovraccarico biomeccanico: 17.600 denunce nel 2009, il 36% in più rispetto all’anno precedente, il doppio dal 2005. Contestualmente continuano a diminuire le patologie “storiche” come l’ipoacusia da rumore (-17% dal 2005 al 2009), le malattie respiratorie (-12,5%) e le cutanee (-37,5%).
A determinare il forte aumento delle denunce, iniziato già da alcuni anni, è stata soprattutto la maggiore consapevolezza dei soggetti coinvolti (lavoratori, datori di lavoro, parti sociali, medici, ecc.) in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, frutto dell’impegno profuso dall’INAIL nell’opera di sensibilizzazione e informazione. Da considerare, inoltre, l’entrata a regime delle nuove tabelle delle malattie professionali in cui sono inserite anche le patologie da sovraccarico biomeccanico e da vibrazioni meccaniche esonerate ormai dall’onere della prova del nesso causale con l’attività svolta. 
Fonte: Inail

lunedì 18 ottobre 2010

Tempo-tuta in busta paga

Con la sentenza n. 19358 del 10 settembre la Cassazione consolida il principio della computabilità come orario di lavoro e, di conseguenza, ai fini retributivi, del cosiddetto “tempo-tuta”, quell’intervallo temporale dedicato alla vestizione e alla svestizione. Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, quindi, si considera orario di lavoro.
I fatti riguardano un gruppo di dipendenti che richiedevano alla società presso la quale erano assunti la corresponsione della retribuzione a fronte del tempo impiegato per transitare al tornello di ingresso, recarsi presso il locale spogliatoio, indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’azienda e accedere infine al reparto per l’inizio del turno; stessa pretesa per compiere le operazioni inverse, a fine turno. La Suprema corte ha ritenuto che il tempo necessario per la vestizione costituisse lavoro retribuito, confermando la determinazione in via equitativa della quota oraria attratta nell’alveo del lavoro effettivo. Partiamo dalla definizione legale di cui all’articolo 1 del Dlgs n. 66/2003, secondo la quale per orario di lavoro si intende «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nel l’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
Resta inteso che debba trattarsi di un obbligo preparatorio all’effettiva prestazione lavorativa, soggetto al controllo datoriale (Cassazione n. 19273/2006). È poi necessario rapportarsi alla disciplina contrattuale specifica circa le attività preparatorie, distinguendo quelle che configurano dei normali comportamenti di diligenza propedeutica allo svolgimento della prestazione lavorativa da quelle “dirette”, cioè produttive di effetti giuridici: qui la vestizione della divisa deve essere eseguita secondo disposizioni pregnanti circa il tempo e il luogo e come tale è soggetta al potere direttivo del datore di lavoro, dando luogo alla retribuzione (Cassazione n. 15734/2003). Il principio si rafforza laddove sussistano regole o pattuizioni che impongano la vestizione di particolari protezioni tecniche: in questo caso il tempo-tuta diventa “eterodiretto”, non rientrando più nella sfera di piena disponibilità del lavoratore e a nulla rilevando che la timbratura del cartellino sia successiva a tali operazioni, come avveniva nel caso in esame.  Particolare attenzione deve anche essere rivolta all’interpretazione del tenore letterale delle disposizioni dei Ccnl: ad esempio, un istituto contrattuale che imponga il conteggio delle ore con l’orologio del reparto – poiché non regolamenta in modo specifico la materia – ha natura meramente ordinatoria e non riveste una funzione prescrittiva, essendo quindi destinato a cedere a fronte dell’eventuale ricomprensione nell’orario di lavoro di operazioni preparatorie o integrative della prestazione lavorativa, anteriori o posteriori alla timbratura dell’orologio marcatempo (Cassazione n. 15492/2009).
Da Punto Sicuro

venerdì 15 ottobre 2010

Modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni

Tra i quesiti a cui risponde il Ministero del Lavoro segnaliamo quanto indicato in merito al registro degli infortuni.
Ricordiamo che tutte le aziende soggette al campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.
In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.
Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente. In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.
L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).” 
M.D.

martedì 12 ottobre 2010

Proroga Sistri

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01/10/21010 il quarto decreto SISTRI che modifica il Decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Riassumiamo quanto deciso:
viene confermata la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
viene prorogata al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
viene prorogata al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Alcune delucidazioni

Soggetti iscritti al SISTRI che sono già in possesso dei dispositivi USB
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di carico e scarico cartaceo di cui all’art. 190 del D.Lgs.152/06 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di carico scarico cartaceo cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
Soggetti iscritti al SISTRI che non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/06.

Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.

Sanzioni
Fino al 31 dicembre 2010 i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Per cui fino a tale data rimane l’obbligo di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantendo l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
M.D.

domenica 3 ottobre 2010

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi

Consulente del lavoro

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Centro Contabile Euro

Commercialista

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CO. SER. Soc. Coop. a r.l.

Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende

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Consorpromo S.r.l.

Sviluppo servizi globali per le aziende

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Contabilart

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Contabilità & Servizi

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CST Consulting

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Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio

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Dott. ssa Vanda Argentesi

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Dr. Fabbri Paola

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GISA S.r.l

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Michele Rag. Pezzoli

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Mirna Schiassi

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Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport

Commercialista

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Castel San Pietro Terme (BO):

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Bologna:

Piazza dei Martiri, n. 1/2 - Tel. 051/4211299

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Parmeggiani Rag. Roberta

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Via Garibaldi, n. 4 - 40066 Pieve di Cento (BO)

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Raffaele Dott. Fraietta

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Rag. Cosetta Colletti

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Rag. Davide Busi Rag. M. Stefano Busi

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Rag. Quinto Baldassarri

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

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E-mail. baldassarri@imolanet.com


Studio Associato Mangini - Ferraro

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Studio Normanni

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venerdì 1 ottobre 2010

Modifiche al Codice Della Strada

Sono state approvate le modifiche relative al codice della Strada. In particolare riportiamo alcune variazioni relative al settore dell’autotrasporto e modifiche che riguardano tutti gli autisti.

Sanzioni più pesanti per gli autotrasportatori che violano le nuove norme del codice della strada. In particolare, nel mirino della nuova normativa (legge 120/2010 di modifica al decreto legislativo 285/92) cadono le imprese che non concedono riposi adeguati ai propri autisti. Le nuove norme che riguardano i tempi di guida sono entrate in vigore venerdì 13 agosto e sono volte a punire quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale, come la guida di veicoli pesanti per più dieci ore.

I tempi massimi di guida consentiti dalla normativa europea attualmente in vigore (regolamento CE 561/2006) si applicano (con poche eccezioni) al trasporto su strada di merci e di persone, qualora il veicolo stesso consenta il trasporto di più di nove persone compreso il conducente. Le ore di guida e di riposo sono registrate, di solito, dal cronotachigrafico nella versione analogica (ormai desueta) o digitale. In alternativa alle rilevazioni tramite cronotachigrafo, vi sono i vecchi sistemi di rilevazione, come i registri di servizio, a cui occorre far riferimento nell’ipotesi di malfunzionamento del sistema di registrazione.

Il nuovo codice prevede un’articolazione delle sanzioni, in caso di superamento dei limiti di legge, proporzionata alla gravità dell’infrazione. Vengono introdotte due soglie, del 10% e del 20%, superate le quali troverà ogni volta applicazione la sanzione più pesante. Ad esempio, in caso di superamento dei tempi massimi di guida (nove ore giornaliere elevabili a dieci per non più di due volte a settimana) è stabilita una sanzione modulata in tre fasce con incrementi tra l’importo minimo e quello massimo pari quasi a dieci volte (si veda il grafico).

Con lo stesso criterio vengono sanzionate le violazioni sulla mancata concessione dei tempi minimi di riposo giornaliero e settimanale o sulla mancata effettuazione delle interruzioni previste dal regolamento CE.

Qualora l’autista di un autoveicolo dotato di cronotaghigrafo sia coinvolto in un incidente che procuri un danno alle cose o alle persone, l’organo accertatore (polizia stradale, vigili urbani, carabinieri) è tenuto a segnalare il fatto alla direzione provinciale del Lavoro perché disponga una verifica presso la sede dell’impresa di trasporti, finalizzata al controllo dei tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

Passando agli aspetti legati alla contestazione delle violazioni, il verbale degli ispettori del lavoro deve contenere anche l’indicazione della targa dei veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione. I termini per la notifica delle sanzioni sono ridotti da 150 a 90 giorni.

Per le multe superiori a 200 euro viene prevista la possibilità del pagamento rateale a condizione che il trasgressore versi in condizioni disagiate; si attende però un decreto interministeriale di attuazione.


Di seguito riportiamo alcune significative novità del Codice Della Strada

Circolazione delle macchine agricole

l’autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole di dimensioni eccezionali varrà due anni anziché uno.

Il Governo è delegato ad individuare quali macchine agricole possono essere usate anche per attività di manutenzione stradale.


Licenziamento autisti ubriachi o tossicodipendenti

Costituisce giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool o per effetto di stupefacenti.


Accertamenti sull’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope

Per l’esercizio dell’attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Per il primo rilascio della patente di guida di qualsiasi categoria e per il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB per la verifica dei requisiti psichici e fisici, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico - tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. Le relative spese sono a carico del richiedente»;


Alcol zero per neopatentati e conducenti professionali

È introdotta una disciplina speciale per i per conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, prevedendo in particolare:

divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero g/l e inferiore a 0,5 g/l, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione;

aumento sanzioni da un terzo alla metà per i casi in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o per i casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione);

preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.


Guida in stato dl alterazione da stupefacenti

Si inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo:

l’arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3);

la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che provochi un incidente stradale.

pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al giudice la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

M.D.