martedì 21 settembre 2010

Significative riduzioni Inail

L’articolo 24 del D.M. 12/12/2000 stabilisce lo schema per l’applicazione della tariffa dei premi e le relative modalità di applicazione per il versamento all’INAIL. Con la Delibera n.79 del 21/04/2010 tale articolo e le relative tariffe sono modificate.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro che sia in regola anche con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, può beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa , in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:


Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

30 %

Da 11 a 50

23 %

Da 51 a 100

18 %

Da 101 a 200

15 %

Da 201 a 500

12 %

Oltre 500

7 %


A pena d’inammissibilità, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fonte: Inail