giovedì 9 settembre 2010

Modalità semplificate per la gestione dei Raee

Dal 18 giugno 2010 i distributori di AEE (apparecchiature elettricahe ed elettroniche) al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.


I distributori (venditori), i trasportatori di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) conto terzi e gli installatori autorizzati dal produttore devono iscriversi all’albo gestori ambientali RAEE con procedura semplificata.


I RAEE possono essere raggruppati in attesa di essere trasportati presso i centri di raccolta.

All’atto dell’iscrizione è necessario indicare se il luogo di raggruppamento è presso i locali della ditta che installa e/o vende o presso altro luogo.

Caratteristiche luogo di raggruppamento:

luogo non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.


Il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee.


I Raee devono essere trasportati dal luogo di raggruppamento presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.


I distributori che effettuano il raggruppamento in sostituzione della tenuta del registro di carico e scarico compilano, all’atto del ritiro, uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’allegato I, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto conforme all’allegato II deve essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.


Il trasporto dei RAEE deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.


Per il trasporto dei RAEE

-dal domicilio del cliente al centro di raccolta

-dal domicilio del cliente al luogo di raggruppamento

-dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta


Il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario (modulo allegato I)

La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee.


Per il trasporto dal punto vendita al centro di raggruppamento, ove il raggruppamento è effettuato in luogo diverso dal punto vendita

Il trasporto è accompagnato da fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario (allegato I) relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l’ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.


I Raee devono giungere al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Iscrizione

La sezione regionale dell’Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

All’atto dell’iscrizione ci si può iscrivere in qualità di:

distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (aee);

installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche incaricati dai produttori della apparecchiature;

trasportatori che agiscono in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


Installatori

La provenienza domestica dei Raee conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta è attestata da un documento di autocertificazione redatto in conformità al modello di cui all’allegati III ed è consegnato all’addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di Raee professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, limitatamente al:

a) raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio;

b) trasporto dei Raee con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.


Esonero dalla comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Mud

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Sanzioni

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all’articolo 258 del medesimo decreto.

M.D.