mercoledì 15 settembre 2010

Irregolarità DURC

Con Sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l’affidamento per l’appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull’entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); da ciò ne discende che l’incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell’ esclusione dalla gara di un concorrente.

In una gara d’appalto indetta da un Comune, un concorrente aveva già conseguito l’aggiudicazione provvisoria (con un ribasso offerto del 30,39%) e veniva poi escluso dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva INPS in base alla certificazione D.U.R.C. acquisita dall’amministrazione. Escluso anche un’altro concorrente (non in regola con la posizione INAIL), la gara veniva aggiudicata in via provvisoria e poi in via definitiva al terzo “classificato”.

In casi del genere, è senz’altro ragionevole ritenere che non debba essere il committente ma semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali correzioni prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

Nel caso in esame, invece, l’impresa appellata non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria contributiva ma neppure risulta in atti che nell’ immediato, dopo l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, abbia chiesto ed ottenuto la rettifica di tale documento.

M.D.