SCADENZE FISCALI
18 OTTOBRE
F24 IVA mensili, INPS/IRPEF, Enpals + rateizzazione imposte
30 OTTOBRE
Imposta di registro
F24 rateizzazione imposte soggetti NO IVA
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Per la Sigea Scherma le buone notizie non finiscono mai. Infatti dalla Federazione Italiana Scherma arriva la convocazione del tecnico imolese Filippo Polgrossi (laureato in scienze motorie e fisioterapista) al raduno degli azzurri under 20 a Roma. La convocazione di Filippo Polgrossi e il rinnovato riconoscimento della Sigea Scherma Imola come punto di riferimento nazionale da parte della Federazione, riempie di soddisfazione gli animi dello staff e della dirigenza.
Intanto la Sigea Scherma sta definendo gli ultimi dettagli per la programmazione dei corsi che prenderanno il via nel mese di settembre presso il Centro Tecnico di Via Ercolani.
Il 12 settembre 2010 scade il termine per completare la procedura di ritiro e installazione dei dispositivi elettronici relativi al sistema Sistri, prorogato con DM del 09/07/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/07/2010.
Entro il 12/09/2010, tutti coloro che sono soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, devono aver ritirato le chiavette USB all’Albo Gestori Rifiuti presso la Camera di Commercio territorialmente competente e devono aver fatto installare le Black Box sui mezzi.
Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) sarà operativo dal primo ottobre 2010, per tutti i soggetti interessati.
Pertanto la proroga riguarda sia i soggetti obbligati (art 1. comma 1 del DM 17/12/2009), sia i soggetti con adesione facoltativa (art 1. comma 4 del DM 17/12/2009), per cui la data di inizio dell’operatività sarà la stessa per tutti i soggetti aderenti al sistema.
I dispositivi possono essere ritirati dal legale rappresentante o da un delegato.
Il ritiro dovrà avvenire solo in seguito all’arrivo della comunicazione da parte della camera di commercio, nella quale verrà indicato il giorno e l’ora e i documenti da consegnare al ritiro del dispositivo elettronico.
Si ricorda che sarà possibile accedere al sistema SISTRI a far data dall’avvio dell’operatività dello stesso.
E.M.
«Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi a informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro».
Sulla base di questa motivazione la Corte di cassazione (quarta sezione penale) ha respinto il ricorso del proprietario di un cantiere edile e della persona che nello stesso cantiere rivestiva il ruolo di “preposto”, ritenuti responsabili per negligenza e imperizia dal tribunale e dalla Corte d’appello di Trento per l’incidente occorso a un operaio caduto da un ponteggio senza aver indossato un’idonea cintura di sicurezza e riportando perciò lesioni gravissime. Con la sentenza n. 31679, depositata lo scorso 11 agosto, la Cassazione (riprendendo principi già espressi in passato, anche a Sezioni Unite) ha ribadito che per garantire la sicurezza sul lavoro, «non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza». E se alcune misure sono particolari «è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano» dei dipendenti.
La difesa degli imputati peraltro si era imperniata sugli eventuali profili di responsabilità degli operai, colpevoli di aver ignorato le norme poste a presidio della loro stessa sicurezza, dato che avrebbero provocato l’incidente smontando, su indicazioni del “preposto”, le protezioni esistenti per montare il parapetto di un balcone. Il tutto mentre la vittima dell’incidente si trovava ancora sul ponteggio.
«Ma il datore di lavoro – scrivono i giudici della quarta sezione penale – è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme».
Per la Cassazione è «imprudente» il comportamento del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – oppure, «rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». In ogni caso, conclude la Cassazione – fissando un principio che trova rispondenza nel testo unico sulla sicurezza del lavoro – se è vero che destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni non sono solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, «giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza».
Fonte: Il Sole 24 Ore
L’articolo 24 del D.M. 12/12/2000 stabilisce lo schema per l’applicazione della tariffa dei premi e le relative modalità di applicazione per il versamento all’INAIL. Con la Delibera n.79 del 21/04/2010 tale articolo e le relative tariffe sono modificate.
Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro che sia in regola anche con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, può beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa , in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori - anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30 % |
Da 11 a 50 | 23 % |
Da 51 a 100 | 18 % |
Da 101 a 200 | 15 % |
Da 201 a 500 | 12 % |
Oltre 500 | 7 % |
A pena d’inammissibilità, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fonte: Inail
La Cassazione, Sezione IV Penale, con la Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 ha riconosciuto la responsabilità penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice medesima.
Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era caduto da un’apertura posta all’altezza di circa sei metri dopo essere inciampato su una palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle gravissime lesioni. Ricoverato in ospedale con prognosi riservata lo stesso è deceduto il giorno seguente. In particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa specifica per non aver fornito all’infortunato una cintura di sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di protezione idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale stava lavorando.
Il Tribunale ha condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, condanna che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. E’ stato messo in evidenza il fatto che l’imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta appaltatrice, aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile per la sicurezza del cantiere come previsto dall’articolo 4 del contratto di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla persona che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e controllo del cantiere e cioè sull’imputato stesso.
M.D.
Differenza di velocità
La novità principale del decreto consiste nel fatto che la discriminate, per distinguere tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina, intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimenti e porte cieche, ma la velocità. In particolare, gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori. Ciò significa che avremo “ascensori lenti” che dovranno seguire le procedure e l’analisi dei rischi propri della direttiva macchina, mentre quelli “veloci” dovranno rispettare il DPR 162/99.
Inoltre, sul mercato di stanno diffondendo nuove piattaforme elevatrici a norma 2006/42/CE, veri e propri “ascensori” che rispetto a quelle passate offrono, tra gli altri, il vantaggio di avere porte in cabina e, di conseguenza, comandi non più a “uomo presente”, ma con pulsanti a rilascio.
Messa in esercizio
Le procedure di messa in esercizio degli impianti di sollevamento, sia veloci che non, saranno comunque unificate, essendo state incluse nel Capo II del DPR 162/99 relativo agli ascensori. Il nuovo provvedimento prevede la modifica dell’art.12 del DPR 162/99. Pertanto al Comune competente dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore (secondo direttiva ascensori 95/16/CE) nel caso di ascensori “veloci”. Nel caso di nuovi ascensori “lenti” sarà invece necessario allegare la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante (secondo direttiva macchine 95/16/CE).
Resta però l’obbligo per qualsiasi tipo di ascensore di una verifica periodica effettuata dagli Organismi notificati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
M.D.
Con Sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l’affidamento per l’appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull’entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); da ciò ne discende che l’incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell’ esclusione dalla gara di un concorrente.
In una gara d’appalto indetta da un Comune, un concorrente aveva già conseguito l’aggiudicazione provvisoria (con un ribasso offerto del 30,39%) e veniva poi escluso dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva INPS in base alla certificazione D.U.R.C. acquisita dall’amministrazione. Escluso anche un’altro concorrente (non in regola con la posizione INAIL), la gara veniva aggiudicata in via provvisoria e poi in via definitiva al terzo “classificato”.
In casi del genere, è senz’altro ragionevole ritenere che non debba essere il committente ma semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali correzioni prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
Nel caso in esame, invece, l’impresa appellata non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria contributiva ma neppure risulta in atti che nell’ immediato, dopo l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, abbia chiesto ed ottenuto la rettifica di tale documento.
M.D.
Dal 07 settembre 2010 entrano in vigore nuove disposizioni per gli appalti.
Il Parlamento ha infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Segnaliamo per quanto riguarda la materia lavoro.
L’articolo 5 introduce delle modifiche e integrazioni in merito alla identificazione degli addetti nei cantieri per cui nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Modifiche anche per il trasporto di materiali impiegati nell’attività di cantiere. Il documento di trasporto di ciascun carico deve contenere, il numero di targa dell’automezzo adibito al trasporto ed il nominativo del proprietario oltre alle informazioni già obbligatorie quali, nome e cognome del cedente e del cessionario, l’oggetto, la quantità e qualità dei beni trasportati, nome e cognome della persona incaricata al trasporto. L’inserimento dei dati aggiuntivi richiesti dovrebbe essere utile agli organi di vigilanza per controllare le forniture di materiale in qualsiasi momento, sia all’atto del trasporto che quando il materiale è già giunto in cantiere.
Per quanto concerne i pagamenti di appalti e interventi con finanziamenti pubblici diventa obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. Dovranno essere utilizzati conti correnti dedicati per appoggiare i relativi movimenti finanziari ed effettuare pagamenti con modalità tracciabili quali bonifico bancario o postale. E’ inoltre richiesto di indicare al momento di ciascuna operazione finanziaria il codice unico di progetto assegnato nel momento iniziale dell’investimento pubblico.
dovranno contenere una clausola in base alla quale i fornitori assumono gli obblighi della tracciabilità finanziaria. Nel piano sono contenute una serie di norme per prevenire le infiltrazioni criminali. A partire dalla bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri, con targa e nominativo del proprietario dell’automezzo che lo ha trasportato.
M.D.
Alessandra Gualandi
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