Entro il 1° agosto 2010 tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.
Lo stress lavoro-correlato rientra nella valutazione dei rischi in quanto vi è un’accertata incidenza sulla salute dei lavoratori.
Tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione di problemi di stress lavoro-correlato, l’art. 4, comma 2, dell’accordo interconfederale del 3 ottobre 2004, evidenzia:
l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);
le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.); la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.); la presenza di fattori soggettivi quali tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc.
La sanzione prevista per la mancata valutazione di tale rischio prevede l’ammenda da 5 a 15 mila Euro e l’arresto da 4 a 8 mesi.
E.M.