domenica 11 luglio 2010

SISTRI: chiarimenti dal Ministero

Riportiamo alcune domande a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato risposta aggiornando la pagina delle domande/risposte più frequenti circa il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).


1.Cessazione della produzione di rifiuti pericolosi

Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall’obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di “rifiuti pericolosi”?

Se sì, deve smaltire i “rifiuti prodotti” prima della scadenza del termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI (sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)?

L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.

2.Iscrizione al Sistri nel caso di smaltimento di autoveicoli

Un’azienda, non obbligata all’iscrizione al SISTRI, che, una volta operativo il SISTRI, avrà necessità di smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, pagare il contributo annuo e quindi cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi ?

Esatto. L’azienda dovrà iscriversi al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene ceduta ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla radiazione e demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo nuovo, l’azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al Sistri.

3.Iscrizione di cantieri e possesso di tecnologie informatiche

I 6 mesi sono per il cantiere nel suo complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo di stare 5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso accade) come mi comporto?

L’art. 6 comma 6 del DM 17/12/2009 (Particolari tipologie – cantieri) parla di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema SISTRI.” In altre parole, un’azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi in un cantiere dotato di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri dovrà provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità Locale. Nel caso in cui il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6 e non dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività oltre i 6 mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il cantiere come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI.

4.Rifiuti prodotti da cantieri

Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all’iscrizione al Sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?

Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.

5.Classificazione delle bombolette spray (contenitori a pressione vuoti)

Il Codice CER 150111 riguarda solo contenitori a pressione vuoti che abbiano “ospitato” delle “matrici solide porose pericolose” oppure concerne tutti i contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle suddette matrici pericolose?

15 01 11* [Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]

Premesso che la domanda non riguarda il SISTRI, ma la classificazione dei rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice CER 150111 riguarda tutti i contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si potrebbero utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06.

6.Impianti mobili di recupero/smaltimento

I gestori di impianti mobili di recupero/smaltimento di cui all’art. 208 comma 15 del DLgs 152/06 per i quali ad oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo e per i quali ad oggi non c’è l’obbligo di MUD (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel nuovo MUD): devono iscriversi, come ed in che tempi?

Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione dei rifiuti e quindi sono soggetti all’iscrizione al Sistri. I gestori degli impianti mobili iscrivono l’impianto mobile prima dell’inizio della campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo quello del sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine dell’attività, il gestore dell’impianto mobile provvederà alla cancellazione dell’unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all’art. 3 comma 7.

7.Rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica

Per le altre categorie di iscrizione all’Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono?

Poiché il SISTRI non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali soggetti dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente nell’ambito delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di un’attività di bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente come operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing per la bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei terreni contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà iscriversi come produttore.

8.Soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura

Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad una normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?

Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10 devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.