martedì 27 luglio 2010

Lavoratori aticipi: salute e sicurezza

Con il Decreto Legislativo n. 81/08 sono stati chiariti gli obblighi di salute e sicurezza in caso di inserimento all’interno dell’organizzazione di lavoratori che operano con contratti atipici.

E’ l’articolo 3 del Testo Unico, che prevede al comma 5 che “nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.

Il lavoratore somministrato non beneficia del regime predisposto dall’art. 26 bensì beneficia di un regime ben più ampio e tutelativo, in quanto deve essere destinatario di “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto che sono a carico dell’utilizzatore”, fermo restando, che ai sensi dell’art. 23 c. 5 D.Lgs. 276/03, richiamato da tale norma, “l’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti”

Per quanto riguarda l’applicazione delle regole sul computo dei lavoratori (ai fini delle varie soglie numeriche individuate dalla legge, dalle quali vengono fatti discendere svariati obblighi quali quello del SPP interno, della riunione periodica annuale, o la facoltà del datore di lavoro di svolgere direttamente le funzioni di RSPP etc.), l’art. 4 comma 2 dispone che “i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.”

Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/08, poi, “la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”

Disciplina analoga a quella predisposta per la somministrazione è prevista per il distacco, che si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (art. 30 D.Lgs. 276/2003).

In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, esso è regolato dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 che prevede che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

E.M