giovedì 1 luglio 2010

Infortunio e comportamento anomalo del lavoratore

Il caso riportato riguarda il ricorso di un lavoratore che decide volontariamente di utilizzare una uscita alternativa diversa da quella ordinaria per lasciare il posto di lavoro e nel farlo è soggetto ad infortunio.

La Cassazione sentenzia che non vengono riconosciuti danni a chi sbaglia uscita. Il lavoratore che cade lasciando l’ufficio dal passaggio merci non va risarcito.

Cambiare via d`uscita dal lavoro per evitare la pioggia non sempre è una buona scelta. In caso di infortunio, infatti, il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere al dipendente, anche se disabile, alcun risarcimento. La scelta di un percorso “alternativo” per raggiungere più in fretta la vettura parcheggiata, uscendo dall`ufficio e utilizzando la via destinata al carico e scarico delle merci anziché quella ordinaria, costituisce infatti una determinazione personale e arbitraria del dipendente che non può essere imputata all`imprenditore. Lo ha chiarito la sezione lavoro Cassazione nella sentenza 7373/1o che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un dipendente delle Poste infortunatosi nell’episodio sopra riportato.

La responsabilità del datore di lavoro scatta soltanto se c’è rapporto di causalità tra incidente e comportamento dell`azienda. L`uomo ha chiesto al tribunale di accertare che il sinistro del quale era stato vittima fosse qualificabile come infortunio in itinere con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo del 40% per postumi invalidanti e la condanna alla corresponsione di una rendita e al risarcimento del danno morale e patrimoniale. Il tribunale ha accolto la domanda, ma in appello la corte ha rilevato che la questione era stata parzialmente superata dall`intervento dell`Inail che aveva costituito una rendita a favore dell`infortunato. Per questo motivo i giudici di secondo grado hanno dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla costituzione della rendita mentre, esaminando la dinamica dell`incidente, hanno respinto in toto la richiesta di risarcimento del danno con la motivazione che l`incidente era stato causato esclusivamente da un comportamento anomalo del lavoratore. Contro questa decisione gli eredi dell`infortunato, deceduto nel corso della causa, hanno presentato ricorso. La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha analizzato la ricostruzione effettuata dalla corte d’appello sulla dinamica del sinistro. Da questo studio è emerso che l`infortunato è uscito accompagnato dal padre e invece di utilizzare la via normale costituita da una scala adeguatamente attrezzata, ha deciso di imboccare un`altra via destinata al carico e scarico di merci e automezzi. A causa di questa scelta, si è determinato l`incidente.


Come appare evidente, spiega la Suprema Corte, si tratta di una scelta «non necessitata e del tutto anomala e imprudente, fatta peraltro con l`assistenza del padre». In questo contesto non vi è quindi «un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico», perché la caduta si è verificata a causa di una precisa scelta del lavoratore e del padre che lo accompagnava «di fare un percorso che li avrebbe condotti più vicino al posto dove si trovava la solo autovettura, ma che non era il percorso ordinario per uscire dal luogo di lavoro».

M.D.