La Cassazione ha emesso una sentenza nella quale si afferma che la marcatura di conformità CE serve ad attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione. In questa sentenza si conferma un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore, applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.
La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine e le attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il datore di lavoro utente, dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.
L’infortunio a cui si riferisce la sentenza in oggetto riguarda un datore di lavoro che è stato imputato di delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta dello stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su di esso, con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche.
Il datore di lavoro si è difeso affermando che la scala fissa installata sull’automezzo, che il lavoratore infortunato doveva ispezionare, era in dotazione dell’automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice ed inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa CE come da documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto su di esso in conformità delle disposizioni di legge.
Tale tesi difensiva è stata ritenuta infondata in quanto è stato osservato che l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era verificato per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse raggiungere in sicurezza la scaletta dell’autocarro, posta ad un livello elevato rispetto al suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse risultato conforme alla normativa CE. L’accesso alla scala, infatti, che aveva il primo piolo posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra di arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion ed è nel corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento. Giustamente, quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.
In particolare la conformità a determinate specifiche, quali marcature CE, non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto.
M.D.