martedì 1 dicembre 2009

Sicurezza per gli impianti di riscaldamento e gas


Già a partire dal 15 ottobre, in alcune zone d’Italia si riaccendono gli impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati. In Italia sono quasi 27 milioni le utenze domestiche interessate all’utilizzo di gas combustibili (gas naturale e GPL) per riscaldamento, produzione di acqua calda e per la cottura di cibi. Il tema della sicurezza è sempre quindi di attualità come dimostrano le statistiche degli incidenti da gas più recenti: i dati del 2008, nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili, hanno fatto rilevare 175 incidenti, dei quali 16 mortali che hanno causato 19 decessi. Gli infortunati sono stati 374. Per il GPL distribuito in bombole sono stati rilevati 142 incidenti, dei quali 19 mortali che hanno causato 24 decessi. Gli infortunati sono stati 145.

Il CIG (Comitato Italiano Gas),- da cui dipende l’elaborazione delle normative tecniche di sicurezza per una corretta utilizzazione dei gas combustibili - ricorda, inoltre, i punti d’attenzione a cui gli utenti devono fare riferimento a tutela della sicurezza propria e collettiva. La legislazione italiana (due sono le leggi in vigore in relazione all’utilizzo dei gas combustibili, la n. 1083/71 e il DM 37/08) impone che gli impianti siano realizzati a regola d’arte e individua nelle norme UNI e CEI gli strumenti più appropriati in tema di sicurezza degli impianti, apparecchi, accessori, ecc.

Gli apparecchi alimentati a gas e i loro accessori devono obbligatoriamente recare la marcatura CE, loro apposta sotto responsabilità del fabbricante. Solo così si avrà la certezza di acquistare apparecchi sicuri e che oltre a rispettare ambiente e salute, garantiscono le condizioni di sicurezza nel loro utilizzo e il corretto rendimento in termini di prestazioni.

Per l’installazione e la manutenzione degli impianti e degli apparecchi, il “fai da te” è assolutamente vietato: bisogna rivolgersi unicamente a installatori e manutentori abilitati. Il DM 37/08 prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

La dichiarazione di conformità
La stessa legge prescrive, inoltre, che al termine dei lavori l’installatore debba rilasciare una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato installato a regola d’arte secondo le normative vigenti. Inoltre, l’installatore saprà indicare se i locali di installazione rispondono alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione, l’aerazione, l’evacuazione dei prodotti della combustione nonché per l’idonea ubicazione degli apparecchi di utilizzazione.

Controlli periodici
Sottoporre gli apparecchi alimentati a gas ai controlli periodici. Ad esempio la verifica di rendimento deve essere effettuata ogni due anni, come attualmente previsto dalla legge, affidandosi solo a tecnici abilitati.

E.M.