martedì 1 dicembre 2009

Durc


Nessun obbligo per l’impresa distaccataria e per trasporti e consegne

Il Ministero del lavoro risponde a due quesiti, proposti dall’Inail:

1) se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 276/2003, il documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori;

Risposta:
Il Ministero indica l’esclusione delle imprese che hanno distaccato personale dipendente dall’obbligo di presentare il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), in quanto per definizione le stesse non sono coinvolte nell’eventuale appalto dell’impresa distaccataria, avendo solo un interesse «terzo» alla prestazione lavorativa dei propri dipendenti eventualmente distaccati.
Tale interesse non può certo identificarsi con quello relativo alla esecuzione dell’appalto e/o lavoro in edilizia, infatti, anche se il lavoratore distaccato è inserito nell’organizzazione dell’impresa distaccataria, il rapporto di lavoro rimane legato all’originario datore di lavoro.

2) se sia obbligatorio o meno il possesso del Durc anche per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolga all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile (ad esempio ditta di trasporto).

Risposta:
Nell’Allegato X del Dlgs n. 81/2008 sono elencate le aziende che, coinvolte in appalti pubblici e privati nel settore edile, hanno l’obbligo di presentare il Durc per la partecipazione ai lavori. In tale elenco non sono previste le aziende di mero trasporto di materiale edile.
Di conseguenza i predetti soggetti (autonomi o imprese) non hanno l’obbligo di presentare il Durc.

M.D.