martedì 1 dicembre 2009

Differenze sostanziali tra vecchia e nuova direttiva macchine


Il 29 dicembre prossimo entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della 98/37/CE.Per avere un quadro completo del campo di applicazione della nuova direttiva occorre leggere l’art. 1, l’art. 2 (definizioni), l’art. 3 (direttive specifiche) e l’art. 24 (modifica della direttiva ascensori). Tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione della direttiva sono ora chiaramente indicati:

La presente direttiva si applica ai prodotti seguenti:
• le macchine
• le attrezzature intercambiabili;
• i componenti di sicurezza;
• gli accessori di sollevamento;
• catene, funi e cinghie;
• i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
• le quasi-macchine

Catene, funi, cinghie e quasi-macchine sono nuovi prodotti inclusi.
La nuova direttiva si applica anche agli ascensori da cantiere, espressamente esclusi dalla direttiva 98/37/CE, e agli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s (vedi art.24 ). Anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad esempio prive di motore) sono ora considerate “macchine”.

Anche in assenza di recepimento italiano i fabbricanti non potranno più vendere le proprie macchine se non facendo riferimento alla nuova direttiva e NON è PREVISTO ALCUN REGIME TRANSITORIO. Per cui dal 30 di dicembre 2009 tutte le macchine dovranno essere marcate secondo la nuova direttiva in quanto la precedente Direttiva 98/37/CE viene ABROGATA.

Le principali novità sono:
• sulla Dichiarazione di Conformità deve essere riportato il nominativo della “Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico”.
• il mandato al Mandatario (per i fabbricanti non europei) deve essere obbligatoriamente scritto
• sono soggette a marcatura CE anche le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
• sono presenti numerose modifiche per quanto riguarda i settori alimentari e dei prodotti farmaceutici

Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:
• la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
• il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
• le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
• la dichiarazione “CE” di conformità sia presente;
• il marchio CE sia presente.

Inoltre sono presenti molti nuovi Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e alcuni dei precedenti vengono modificati specie in riferimento all’ergonomia, alle posizioni di comando (comandi manuali e avvio macchina), all’illuminazione e ai sistemi di protezione

Occorre quindi che i Fabbricanti controllino le macchine marcate al fine di verificare il rispetto dei nuovi RES (introdotti e modificati), redigendo nuove analisi dei rischi e aggiornando le targhette e i fascicoli tecnici.
Occorre quindi che i Datori di Lavoro verifichino, all’atto di acquisto e/o installazione di una nuova macchina a partire dal 30 dicembre 2009, il rispetto della nuova Direttiva e non della precedente, sia da un punto di vista formale (i riferimenti normativi devono essere corretti) che sostanziale (combinando quanto richiesto dalla nuova Direttiva Comunitaria all’analisi dei rischi per i lavoratori ai sensi del titolo III del D.lgs. 81/08)

E.M.