domenica 27 settembre 2009

Verifica degli ascensori installati prima del 24/06/1999

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [n. 189 del 17/08/2009] il Decreto 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”. Il decreto Ź in vigore dal 1 Settembre/09.

La novitą introdotta riguarda l’obbligo di verifica ed eventuale adeguamento alle norme di sicurezza per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Il soggetto destinatario dell’obbligo Ź il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentate. Cosď nel caso di impianti d’ascensore condominiali, il soggetto che dovrą attivarsi Ź l’amministratore di condominio.

Il proprietario, al momento della verifica periodica biennale, (secondo l’art. 13 del DPR 162/99) che farą effettuare all’ente preposto (organismo notificato, ASL, ecc.), deve “richiedere e concordare” la data di verifica straordinaria (secondo l’art. 14 del DPR 162/99) per effettuare la Valutazione dei Rischi previsti dalla norma UNIEN81-80.

La data della verifica periodica non dovrà superare i seguenti termini:

  • due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
  • tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
  • quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
  • cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla norma UNI EN 81-80.

Di seguito i proprietari degli ascensori dovranno concordare con la ditta manutentrice dell’ascensore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti dal DPR 108/09, e in particolare:

  • entro 5 anni dalla verifica straordinaria, per • gli adeguamenti di alta prioritą (contenute nella tabella A nella norma tecnica)
  • entro 10 anni per quelli di prioritą media • (indicati nella tabella B)
  • nell’occasione di successive ulteriori modi• fiche importanti , per quelli di priorità bassa ( indicati nella tabella C).

E.M.