domenica 27 settembre 2009

Il dirigente: identificazione, responsabilità e formazione secondo il Testo Unico

La nozione di dirigente, ai fini della corretta applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, viene desunta dall’art. 55 del Decreto medesimo, che elenca gli obblighi penalmente sanzionati a carico del dirigente stesso, in rapporto al ruolo effettivamente ricoperto nell’ambito dell’organigramma aziendale e alle mansioni effettivamente esercitate (principio di effettivitą).


Da sentenze si desume che “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli” (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82).


Questa nozione penalistica di dirigente ai fini della sicurezza chiarisce anche una circostanza della massima importanza: il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non Ź necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma Ź colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.


Viceversa colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce uomini e non esercita effettivamente un potere dirigenziale organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.

Dirigente, già presente in definizione di alcuni DPR degli anni ’50 e così come ora modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 81/2008, Ź il soggetto obbligato a precisi obblighi sulla sicurezza, a prescindere da incarichi formali (che al piĚ possono estendere l’ambito di responsabilitą, in correlazione all’estensione dei compiti di prevenzione e protezione dai patti individuati).


L’art. 2 comma 1 lett. d. ) del D. Lgs. n. 81/2008 individua il dirigente come il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che, nell’ambito dell’obbligazione di sicurezza ripartita innanzitutto tra datori di lavoro, dirigenti, preposti, Ź, anche di fatto (art. 299 d.lgs. n. 81/2008) la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitą lavorativa e vigilando su di essa”. Per incarico non si intende né uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche, né tanto meno un potere di spesa. Dall’organigramma aziendale si evincono automaticamente le figure gerarchiche aziendali con compiti prevenzionistici inerenti il normale incarico aziendale, a cui potranno, eventualmente, aggiungersi anche deleghe specifiche e attribuzione di peculiari poteri di gestione e spesa.


Dunque il dirigente Ź colui che dirige, organizza, esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attivitą lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall’organizzazione aziendale, e dal datore di lavoro in primis.


I Dirigenti hanno il compito di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure di prevenzione e protezione identificate e riportate sul Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine ha l’obbligo di contribuire alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.

E.M.