martedì 1 settembre 2009

Sospensione dell’attività

Con il D.Lgs. n.106/2009 del 3 Agosto 2009 (Decreto Correttivo), gli organi di vigilanza hanno maggiori poteri in campo di lavoro irregolare.

Il provvedimento di sospensione puė riguardare l’accertamento di lavoro irregolare o situazioni irregolari dal punto di vista della sicurezza.


Lavoro irregolare: quando risultano occupati lavoratori irregolari nella misura pari almeno al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, (non indicati nei documenti obbligatori come ad esempio la mancata comunicazione). Il provvedimento di sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare risulta l’unico occupato in azienda. Il provvedimento di sospensione decorre dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attivitą lavorativa in corso nel caso in cui non possa essere interrotta, salvo nel caso non si riscontrino situazioni di grave pericolo e rischio per la salute dei lavoratori o terzi. Per questo tipo di sospensione procedono gli ispettori del lavoro.


Situazioni irregolari: quando sono accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. In attesa del decreto del ministro del lavoro che individuerą le situazioni di grave pericolo per la sicurezza, devono essere individuate dall’elenco riportato in allegato I del testo unico. Il decreto correttivo stabilisce che c’Ź reiterata violazione quando nei cinque anni successivi ad una violazione accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto ne commette un altro sempre appartenente all’allegato I. Per questo tipo di sospensione procedono gli ispettori del lavoro e quelli dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Nel solo rischio dovuto alla mancanza di misure antincendio, l’organo di controllo competente Ź il Comando dei Vigili del Fuoco.


Il provvedimento di sospensione puė essere revocato solo dall’organo di vigilanza che lo ha adottato. Per il lavoro irregolare la revoca potrą avvenire solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione aziendale e dopo il pagamento di una sanzione aggiuntiva di € 1500. Se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione Ź punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Nel caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, la revoca della sospensione puė avvenire dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo il pagamento di una sanzione aggiuntiva di € 2500. Se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione Ź punito con l’arresto fino a sei mesi e la procedura di estinzione potrą avvenire solo davanti al giudice (art. 302 del testo unico).

E.M.