Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009, approvato dal governo il 29 Luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto scorso.
Tale decreto ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Con tale decreto il Ministero del Lavoro, dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente non ancora pubblicati.
Principali novità:
Campo applicazione (art 3)
Si specifica che per alcuni settori della P.A. (Pubblica Amministrazione) (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc.) si terrà conto delle loro particolarità, con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono state emanate successivamente al D.lgs 626/94 (ad es. il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università, ecc.).
Per il momento si applicano le normative esistenti.
Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa.
La data certa
Ora la data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), potrą essere fornita seguendo l’attuale modalità della “data certa” oppure con la firma contestuale del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove previsto, del Medico Competente (MC).
Lo stress da lavoro correlato
Viene rinviata la valutazione in attesa che la commissione consultiva del Ministero del Lavoro elabori le linee guida del metodo di valutazione. L’azienda dovrą poi valutare il rischio entro il 01/08/2010, anche in caso di mancata elaborazione del metodo.
Comunicazione RLS e Infortuni
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.
L’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, ribadisce l’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (la mancata comunicazione prevede la sanzione da 50 a 300 Euro a carico del datore di lavoro).
La comunicazione non dovrà più essere annuale, ma a seguito della prima comunicazione (che deve avvenire dopo la designazione o elezione), dovrà essere rieffettuata solo in caso di di variazione del nominativo del RLS. Ricordiamo che non deve essere effettuata in caso di rappresentante tipo territoriale (RLST , Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale).
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Conseguentemente, i datori di lavoro che:
- in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento con le predette modalità;
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.
Sorveglianza sanitaria (sez V)
A far data dal 20 agosto 2009 è possibile effettuare visite mediche preventive in fase di preassunzione.
Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneitą alla mansione.
Ricordiamo che la Legge n. 300 del 1970, mai modificata, vieta tuttora la visita medica preventiva in fase preassuntiva e prevede sanzioni penali.)
Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.
“Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08”.
Controlli su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalitą per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Fino a questo momento si procederà con le modalità attuali.
Se l’idoneitą alla mansione non c’Ź piĚ, viene formalizzato l’eventuale declassamento a paritą di stipendio:
“1. Il datore di lavoro, ..qualora le stesse prevedano un’inidoneitą alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”
Medico competente (art 25)
Scompare il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare sempre tra datore di lavoro e medico competente, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.
Il sistema sanzionatorio
Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio permanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi e nelle imprese edìli che svolgano lavori di rilevante entità.
Una sanzione più lieve è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.
E.M.