Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o altro soggetto debitamente delegato a far osservare le misure di sicurezza e a far utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non Ź in alcun modo sollevato dalle proprie responsabilitą in materia da una qualunque forma di opposizione sollevata dal lavoratore all’adozione delle misure stesse.
Infatti, il rifiuto del lavoratore (illegale, penalmente sanzionato, ai sensi del disposto combinato dell’art. 20 coma 2 lett. b e dell’art. 59 del D. Lgs. n. 81/2008) di attenersi alle direttive di datori di lavoro, dirigenti e preposti e alle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza, non Ź ammesso poichŹ l’articolo 2104 del codice civile prevede la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, e l’art. 20 del decreto legislativo 19 aprile 2008 n. 81 prevede l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico del lavoratore di attenersi alle disposizioni e direttive impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della sicurezza individuale e collettiva nel luogo di lavoro (art. 20 c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 81/2008).
E’ dunque vero che “l’imprenditore è tenuto a pretendere l’applicazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, usando tutta l’autorità di cui è investito e adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi” (Cass. sez. IV pen. 23.2.89 n. 2977, Ceccarelli).
Infine: “non puė costituire causa di esclusione della responsabilitą del datore di lavoro rispetto all’infortunio occorso al lavoratore la circostanza che quest’ultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormitą, inopinabilitą ed eccezionalitą” (Cass. sez. IV pen. 2.3.99 n. 2806): difatti l’opposizione del lavoratore all’adozione delle misure di sicurezza non puė mai valere come giustificazione per il datore di lavoro, in quanto il suo obbligo primario di garantire l’integritą fisica e psichica del lavoratore prescinde totalmente dagli adempimenti, o dai consensi di altri soggetti, fossero gli stessi lavoratori medesimi, ma opera in completa autonomia, ponendolo come garante della sicurezza dei lavoratori, in posizione primaria e con una obbligazione ineludibile sintetizzata dal principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale di cui all’art. 2087 del Codice Civile.
E.M.