venerdì 3 aprile 2009

DURC e richiesta di benefici normativi e contributivi

Entro la fine del mese dovranno essere presentate le richieste di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Infatti, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, uno “sconto” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda.

Ricordiamo che per ottenere questi benefici normativi e contributivi, come la riduzione del premio dovuto all’Inail e gli aiuti previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, Ź indispensabile la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC).

Con circolare 5/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che “l’emissione del DURC non Ź possibile, per determinati periodi di tempo, in conseguenza alle violazioni delle fattispecie penali e amministrativa indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007”, percui Ź necessario che i datori di lavoro compilino un’autocertificazione di inesistenza di provvedimenti a carico dell’azienda in merito.

In seguito con circolare 34/2008 Ź stato reso disponibile un modello di autocertificazione ed Ź stata prevista la possibilitą dell’invio telematico delle autocertificazioni.

La Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva, ha ora pubblicato la circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l’invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20090401_Circolare.htm).

L’autocertificazione in questione deve essere inviata entro il 30 aprile alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia dai datori di lavoro che gią usufruiscono dei benefici contributivi sia dai datori di lavoro che presentano la richiesta per la prima volta. In quest’ultimo caso l’invio dell’autocertificazione dovrą comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso, fermo restando quindi il termine indicato del 30 aprile.

E.M.