giovedì 30 aprile 2009

Idoneità tecnico professionale


Spesso e da piĚ parti viene sostenuto che le politiche di emersione e del contrasto del lavoro irregolare e sicuro, debbano passare attraverso la creazione di un idoneo e diffuso sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ha stabilito che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unitą produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale1 delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, con le modalitą previste dall’art. 6, comma 8, lettera g).

Che cosa si deve intendere per verifica dell’idoneità tecnico-professionale?

L’art. 26 ha previsto, inoltre, che debba essere compito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.Lgs n. 81/2008), anche sulla base delle indicazioni che provengono dagli organismi paritetici, definire i criteri finalizzati al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Fino alla definizione di questi criteri, la verifica deve avvenire mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato nonché di un’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneitą tecnico-professionale.

L’art. 90, comma 9 (del Testo Unico) ha attribuito, ancora una volta, al committente o al responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’obbligo di:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria2, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione di organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa la contratto collettivo applicato.
  • Inoltre il legislatore Ź intervenuto con l’art. 97, comma 2, dello stesso decreto, indicando che: “gli obblighi derivanti dall’art. 26 sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria1”.
  • In caso di subappalto il datore di lavoro committente, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1 o 2 all’allegato XVII.

ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la Sicurezza (RSPP)

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneitą sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

i) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC)

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformitą alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneitą sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) Documento Unico di Regolaritą Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Fonte: Ambiente & Sicurezza

“Il Sole 24 Ore” n.5 del 10/03/09

E.M.

NOTE

idoneitą tecnico-professionale: possesso di capacitą organizzative, nonché disponibilitą di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera;

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puė avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.