lunedì 30 marzo 2009

Il ruolo del personale dei Vigili del Fuoco ed il Testo Unico sulla Sicurezza


L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “per quanto di specifica competenza”.

In concreto tale attivitą Ź volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

  • prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
  • prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
  • assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.

Uffici di polizia giudiziaria

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall’estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli “Uffici di Polizia Giudiziaria”.

Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

Agenti e ufficiali di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell’art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del Cnvvf nell’esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco Ź attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) Ź attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

delitti contro la pubblica incolumità;•

contravvenzioni in materia di sicurezza antin• cendio nei luoghi di lavoro.

I principali reati di competenza del CNVVF

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

  • Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro (codice penale, art. 451)
  • Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (codice penale, art. 437)
  • Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi. (D.Lgs 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni (D.Lgs 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
  • Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori” (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a))
  • Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b))
  • Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’incolumità dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b))
  • Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a))
  • Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e))
  • Omessa attuazione del sistema di gestione del la sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – articolo 7 comma 2)

La speciale procedura per i reati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi sul lavoro introdotta dal D.Lgs. 758/1994

In conclusione, appare importante evidenziare brevemente la speciale procedura introdotta dal Legislatore, con l’ormai datato D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di violazioni (di carattere contravvenzionale) delle norme relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:

  1. una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi lavoro, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando, contestualmente, un arco temporale in cui questi deve adempiere;
  2. trascorso tale intervallo di tempo, l’organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto (nei tempi e nei modi) alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro (1/4 della pena edittale massima prevista per la violazione);
  3. a pagamento avvenuto l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’avvenuto adempimento (nei tempi e nei modi) e l’avvenuto pagamento (nei tempi) chiedendo, al contempo, l’archiviazione del procedimento penale apertosi (e rimasto in sospeso) con la contestazione della contravvenzione.

In tal modo, quindi, il legislatore ha inteso perseguire un il duplice obiettivo: deflazionare il sistema penale da un lato e garantire l’incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, dall’altro.

fonte: VV.F.

4 marzo 2009

E.M.

venerdì 27 marzo 2009

Amministratori di Sistema, Nuovi Adempimenti


Con provvedimento del 27 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, specifiche misure ed accorgimenti in merito alle attribuzioni delle funzioni degli amministratore di sistema.

Con tale provvedimento il Garante ha voluto sottolineare la necessitą di prestare massima attenzione ai rischi ed alle criticitą implicite nell’affidamento degli incarichi di amministratori di sistema e lo ha fatto attivamente, individuando alcune misure di sicurezza di carattere organizzativo.

Nel corso delle attivitą ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante Ź emersa infatti l’importanza che le aziende annettono ai ruoli di “system administrator”, ma al contempo la carente consapevolezza nelle criticitą insite nello svolgimento delle mansioni che competono a chi riveste questo ruolo.

Gli amministratori di sistema nelle loro attivitą tecniche (quali ad esempio il salvataggio dei dati, l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware), sono concretamente responsabili della protezione dei dati a cui accedono.

La rilevanza, la specificità e la particolare criticitą del ruolo di amministratore di sistema sono state considerate anche dal Legislatore, il quale ha individuato, particolari funzioni tecniche che se svolte da chi commette un determinato reato, integrano un circostanza aggravante.

Ci si riferisce in particolare all’abuso della qualitą di operatore di sistema prevista dal codice penale per la fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques).

Per effetto del sopra citato provvedimento le misure di sicurezza di seguito elencate dovranno essere adottate dai titolari dei trattamenti gią iniziati o che avranno avuto inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso entro e non oltre centoventi giorni dalla medesima data.

Per tutti i trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure dovranno essere introdotte anteriormente all’inizio del trattamento dei dati.

Le misure da adottare vengono di seguito riportate.

Valutazione delle caratteristiche soggettive: l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Designazioni individuali: la designazione dell’amministratore di sistema deve essere individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operativitą consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Elenco degli amministratori di sistema: gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l’elenco delle funzioni attribuite devono essere riportate sul documento programmatico sulla sicurezza oppure, nel caso in cui il titolare non sia tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato. Qualora l’attivitą degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari del trattamento sono tenuti a rendere nota o conoscibile l’identitą degli amministratori di sistema nell’ambito delle proprie organizzazioni.

Servizi di outsourcing: nel caso di servizi di amministratore di sistema deve conservare, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Verifica delle attività: l’operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un’attivitą di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Registrazione degli accessi: devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integritą adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

R.M.

Principali Scadenze

SCADENZE PRIVACY

31 MARZO

Stesura annuale del D.P.S.

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)


SCADENZE FISCALI

16 MARZO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 MARZO

Imposta di registro

domenica 22 marzo 2009

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE

Rifiuti: invio comunicazione annuale con le quantitą e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attivitą svolte durante l’anno precedente.


SCADENZE FISCALI

16 APRILE

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

30 APRILE

Scadenza MUD

Imposta di registro

Accertamento di tossicodipendenza

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato il 23 febbraio 2009 proprie indicazioni in merito alle Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e dell’Accordo Stato/Regioni.

L’Accordo stabilisce infatti che:

a) gli accertamenti tossicologici previsti dall’Accordo dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome;

b) le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti dall’Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari regionali. Le Regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali ecc..) qualora non previste dai Nomenclatori;

c) le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di laboratorio, previsti dall’Accordo, sono stabilite dalle Regioni e P.A..

La delibera di Giunta è corredata dalla modulistica sanitaria.

Scarica la delibera sul sito www.sigea.net

L’elenco delle lavorazioni soggette a tale controllo sanitario è scaricabile sul sito

Fonte: Regione Emilia-Romagna

E.M.

venerdì 20 marzo 2009

Decreto Milleproroghe: pubblicata la Legge 27/02/2009 n.14

Il “Decreto mille-proroghe” è stato pubblicato sulla GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n.28. La conversione in legge del Decreto-Legge 207/08 NONha approvato e NONrecepisce alcun emendamento su RLS e rinvio della valutazione dei rischi, oltre a quelle già note (si veda articolo “Decreto “Milleproroghe”: rinvio parziale per la valutazione dei rischi “ pubblicato sul nostro periodico del mese di gennaio 2009).

Il Parlamento ha confermato le attuali norme.

Nella discussione al Senato erano stati presentati numerosi emendamenti al DL 207/2008, da parte della Lega Nord in particolare su:

  • eliminazione del RLS nelle aziende sotto i 15 dipendenti
  • rivio della valutazione dei rischi al 1 luglio 2009

Contro queste modifiche si sono schierati tutti i Senatori dell’opposizione ma anche Senatori della maggioranza, in particolare i Senatori della Commissione di inchiesta sugli infortuni.

I 4 rinvii previsti dal DL 207/2008 sono i seguenti:

  1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), 1. “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
  2. “data certa” del Documento di valutazione 2. dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
  3. invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relati3. vi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
  4. divieto delle visite mediche “preassuntive” 4. (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).

E.M.

domenica 15 marzo 2009

Cassazione: concorso di responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo sul lavoro di prendersi cura della propria e dell’altrui salute. Condannato un lavoratore in concorso con il datore di lavoro, per aver cagionato per negligenza l’infortunio mortale di un altro lavoratore.

La posizione piuttosto consolidata nella giurisprudenza in base alla quale il lavoratore risponde del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, esorbitante dalle normali operazioni ovvero incompatibili con il sistema di lavorazione e non anche per un suo comportamento negligente ed imprudente sembra che vada rivista alla luce di una corretta lettura delle norme di prevenzione degli infortuni gią contenute nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora trasferite nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Con questa sentenza, appunto, la Corte di Cassazione, confermando quanto del resto gią deciso dal Tribunale e dalla Corte di Appello, ha riconosciuto, con riferimento ad un infortunio occorso ad un lavoratore, il concorso di colpa fra il datore di lavoro dell’infortunato ed un altro lavoratore dipendente che con il suo comportamento scorretto e negligente ha contribuito all’incidente nel quale era rimasto coinvolto mortalmente il collega infortunato.

L’infortunio in esame era avvenuto durante dei lavori di taglio boschivo ed a seguito della caduta di un tronco che investiva il lavoratore. Per l’accaduto venivano chiamati a rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia il legale rappresentate dell’azienda che eseguiva i lavori di taglio boschivo, nella sua qualitą anche di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che il lavoratore dipendente della ditta addetto al taglio degli alberi.

Al primo veniva addebitata la colpa consistita nella violazione della normativa in materia, di prevenzione sul lavoro e precisamente degli articoli 3, 4 e articolo 35 del D. Lgs. n. 626 del 1994 e degli articoli 4, 8, 11 del D.P.R. n. 547 del 1955, ed in particolare per non aver adottato tutte le misure previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie e idonee a prevenire tali infortuni ed inoltre per non aver predisposto un idoneo sistema di prevenzione e protezione in relazione al rischio di caduta di alberi, rischio specifico e altamente probabile in considerazione dell’attivitą svolta e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver predisposto e per non aver verificato che venissero adottate tutte le misure di prevenzione adeguate per prevenire i rischi connessi all’attivitą di taglio.

Al lavoratore addetto al taglio degli alberi veniva invece addebitata la colpa per la violazione della normativa in materia di prevenzione sul lavoro e precisamente dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008) e degli articoli 6, 8, 11, che impongono a ciascun lavoratore l’obbligo di prendersi cura della salute propria e di tutte le persone che si trovano sul posto di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, nonché di osservare tutte le misure poste dalla normativa e dal datore di lavoro a tutela della sicurezza individuale e collettiva, e comunque, per negligenza, imprudenza e imperizia, per non aver approntate tutte le misure idonee a evitare il verificarsi di infortuni ai danni degli altri lavoratori ed in particolare, per non aver provveduto a delimitare accuratamente la zona di taglio e per non aver verificato con assoluta certezza l’assenza di persone nella predetta zona immediatamente prima di effettuare il taglio dell’albero. Per le imputazioni contestate il legale rappresentante della ditta veniva condannato alla pena di nove mesi di reclusione poi ridotta ad otto mesi dalla Corte di Appello mentre il lavoratore veniva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, pena successivamente confermata dalla Corte di Appello medesima.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo il primo, il legale rappresentante, che nella circostanza era stato regolarmente redatto un piano antinfortunistico e che i lavoratori erano stati tutti istruiti, formati ed informati sulla sicurezza sul lavoro ed inoltre che la zona interessata al taglio degli alberi era stata debitamente recintata e che quindi non vi era nessuna omissione nel sistema di sicurezza sul lavoro, ed il secondo, il lavoratore addetto al taglio, di aver prestato la massima attenzione al momento del taglio degli alberi e di essersi raccomandato con l’infortunato affinché si allontanasse e si ponesse al sicuro e che non si poteva, altresď, escludere che l’incidente fosse stato determinato dalla stessa vittima che si trovava in labili condizioni psichiche tanto da assumere antidepressivi.

La Corte di Cassazione ha perė rigettati entrambi i ricorsi ed ha confermate le sentenze di condanna gią emanate sia dal Tribunale che dala Corte di Appello.

“Il datore di lavoro – sostiene la Sez. IV in merito alla responsabilitą del legale rappresentante della ditta - deve comunque porre in essere tutti i mezzi a disposizione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e l’assoluta mancanza di ogni misura di sicurezza pur in presenza di una situazione di rischio specifico di caduta di alberi, rende conseguentemente responsabile il datore di lavoro che, si ripete, come dettagliatamente argomentato in entrambe le pronunce di merito, non ha provveduto ad alcuna misura di sicurezza né visiva, né acustica, atta ad evitare l’incidente”. Né “l’evidente concorso di colpa del (omissis), altro dipendente presente sul posto e che ha materialmente eseguito il taglio dell’albero che ha causato l’evento, non può certo esimere il (datore di lavoro) dalla propria responsabilità”.

In merito alla responsabilitą del lavoratore la Suprema Corte ha posto in evidenza, in conclusione, che “le raccomandazioni all’amico vittima dello sfortunato incidente non esimono certo l’attuale ricorrente dalle responsabilità nel non avere posto in essere alcun mezzo di prevenzione quale, ad esempio, una segnalazione acustica o un transennamento, che avrebbero potuto impedire l’avvicinarsi della vittima nel raggio di caduta dell’albero” e che anche per il lavoratore valgono le stesse considerazioni svolte nei confronti del datore di lavoro “riguardo alla violazione delle elementari norme di prudenza e di vigilanza, che evidentemente ha determinato l’evento”.

martedì 10 marzo 2009

2008: infortuni mortali

Per il 2008 i dati non definitivi dell’INAIL segnalano un ulteriore calo degli infortuni mortali sul lavoro anche se occorrerą attendere almeno fino a metà 2009 per avere un dato certo.

Il bilancio delle morti bianche per il 2008 dovrebbero essere inferiori a 1.200 decessi. Gią a settembre le proiezioni statistiche avevano registrato 1.150 vittime, contro le 1.207 del 2007.

E’ perė certo che circa la metą degli infortuni avviene sulle strade e di questi circa il 50% Ź in itinere e il restante 50% in occasione di lavoro. Il calo degli incidenti riguarda anche le donne: nel 2007 solo il 27,5% degli infortuni ha coinvolto una donna (un incidente su quattro), contro il 71,4% degli uomini. Il pericolo maggiore Ź rappresentato dalla strada: oltre quasi la metą degli incidenti in itinere coinvolgono le donne, contro il 22,3% degli uomini.

Ammontano al 46,1% gli infortuni in itinere non mortali.

E.M.

giovedì 5 marzo 2009

Correttivi del Testo Unico entro il 16 maggio 2009

E’ stata messa a punto la bozza correttiva del testo unico in vigore dal 15 maggio 2008.

Il provvedimento dovrà essere valutato nei prossimi Consigli dei Ministri dal Governo per poi essere spedito al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni per i parerei di conformità. Il termine per l’approvazione dei correttivi al D.Lgs. 81/08 è il 16 maggio 2009.

Sono in esame cambiamenti in materia di valutazione dei rischi diretti a risolvere le criticità per ora emerse: in particolare dovrebbero essere fissate procedure standardizzate per facilitare le Pmi e le imprese agricole nell’identificazione dei pericoli aziendali nella predisposizione del relativo documento.

Anche per la formulazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) per gli appalti e per la valutazione dello “stress lavoro-correlato” (già prorogato al 16 maggio 2009) dovrebbero essere create procedure standardizzate.

Il problema della “data certa” richiesta dal D.Lgs. 81/08 per il documento di valutazione dei rischi dovrebbe essere risolto affidando l’attestazione del momento di redazione del documento alla firma contestuale del datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, dovrebbe essere abolito il divieto delle visite mediche preassuntive, mentre per la comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno dovrebbe essere chiarito che dovrà essere effettuata telematicamente e non in forma cartacea.

Fonte Il sole 24 ore

7 marzo 2009

E.M.

domenica 1 marzo 2009

Accertamenti sanitari sull'assunzione di stupefacenti

Il provvedimento del 30 ottobre 2007 e il D.Lgs. 81/08 prevedono l'obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.


All'articolo 4 del provvedimento del 30 ottobre 2007 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU) è previsto che "Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di
mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato."

Le linee guida risultanti dalla conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni del 18 settembre 2008 ha chiarito a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:

  • attivazione della procedura: trasmissione dell�elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;
  • modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
  • procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;
  • procedure di laboratorio per l�effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;
  • procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;
  • metodologia dell'accertamento da parte del medico competente;
  • metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;
  • requisiti di qualità dei laboratori di analisi.

Tra le varie mansioni elencate nell'Allegato I troviamo anche le attività di trasporto (conducenti stradali con patente di categoria C, D ed E per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale) e addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il Medico Competente deve stabilire il cronoprogramma degli accessi per gli accertamenti e ne deve dare comunicazione al datore di lavoro.
Gli accertamenti dovranno essere non prevedibili da parte del lavoratore: il datore di lavoro deve comunicare la data dell�accertamento al lavoratore con un preavviso di non più di un giorno.

E.M.