mercoledì 25 febbraio 2009

Resp. penale in caso infortunio

Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità penale dell’amministratore di una società, in relazione al reato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente [il caso del ferimento è afferente all’infortunio occorso al lavoratore mentre questi era intento a pulire una macchina industriale].

Con questa recentissima sentenza ancora una volta viene affermato che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia effettivamente posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Di conseguenza ed in aderenza con i contenuti del disposto dell’articolo 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.”

E.M.

venerdì 20 febbraio 2009

Bar e Ristoranti, analisi obbligatorie?

L’articolo 4, comma 3, del regolamento CE 852/2004 riguarda tutti gli “operatori del settore alimentare”, quindi anche i gestori di piccoli esercizi, come i bar o i ristoranti. Secondo tale articolo, gli operatori del settore alimentare, se necessario, adottano, tra le altre misure igieniche specifiche elencate, anche quella delle campionature e delle analisi di controllo.

Sebbene il regolamento CE 852/2004 preveda che, per essere applicate, le campionature e le analisi devono essere ritenute necessarie, generalmente rientrano all’interno del Piano di Autocontrollo come procedure di verifica. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 193/2007, articolo 6, comma 6, “l’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, Ź punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.

Bisogna tenere presente, inoltre, che nel caso di rilevazione di una positivitą presso un esercizio commerciale, con la necessitą di dover dimostrare, magari anche a livello penale, l’adeguatezza del Piano di autocontrollo, la presenza di analisi di controllo periodiche sull’attivitą costituirebbe un fattore positivo. In piĚ, in sede di controllo da parte delle autoritą preposte (generalmente le ASL) Ź richiesta una procedura di verifica del Piano di Autocontrollo, che generalmente viene identificata nelle analisi periodiche. Quindi, se non si vuole prevederle nel sistema HACCP, va dimostrato chiaramente nel manuale di Autocontrollo che le analisi periodiche non sono necessarie. Ma anche questo, a volte, potrebbe non bastare, almeno in sede di controllo da parte della ASL, oltre che di un’eventuale contestazione.

S.B.

domenica 15 febbraio 2009

Liberi professionisti e tesserini

L’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro richiede:

per i componenti dell’impresa familiare di • cui all’articolo 230-bis del codice civile,

per i lavoratori autonomi che compiono • opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,

per i piccoli imprenditori di cui all’articolo • 2083 del codice civile e

per i soci delle societą semplici operan• ti nel settore agricolo, l’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalitą, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivitą in regime di appalto o subappalto.

Il Titolo III del codice civile che riguarda i lavoratori autonomi Ź costituito da due Capi, dal Capo I, contenente alcune disposizioni generali sui contratti d’opera, costituito dagli articoli dal 2222 al 2228 e comprendenti quindi l’art. 2222 al quale fa riferimento il citato art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal Capo II, contenente gli articoli dal 2229 al 2238, riguardante le professioni intellettuali fra le quali si ritiene che siano inserite le attivitą segnalate nel quesito in esame e quindi quelle dell’ingegnere, dell’architetto, del geometra, del coordinatore per la sicurezza, del direttore dei lavori, ecc.

Per quanto sopra detto, facendo il citato art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 esplicito riferimento ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del codice civile, si ritiene che le disposizioni in esso contenute si applichino ai prestatori d’opera di cui al Capo I del Titolo III e non anche a chi svolge attivitą di professione intellettuale di cui al Capo II dello stesso Titolo, pur essendo questi ultimi comunque dei lavoratori autonomi.

Ciė detto, quindi, per quanto riguarda in particolare l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento ed in risposta al quesito formulato, si ritiene che i professionisti sopraindicati non siano soggetti né agli obblighi dell’art. 21 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 né a quelli di cui al comma 3 dell’art. 36 bis, cosď come inserito con la legge 4/8/2006 n. 248 (legge Bersani), e quindi in definitiva non sono tenuti a munirsi degli stessi né nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili né in quei luoghi nei quali vengono svolti dei lavori in regime di appalto e di subappalto.

E.M.

martedì 10 febbraio 2009

Durc negli appalti pubblici

Da fine gennaio il DURC (Documento Unico di Regolaritą Contributiva) sarą acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche.

L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 [Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale], in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolaritą contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciė Ź richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono “gravati” dall’onere di provvedere in prima persona.

In questo modo saranno velocizzate e alleggerite le fasi di avvio dei lavori e quelle di svolgimenti: infatti per il rilascio dello stato di avanzamento dei lavori non sarą piĚ il privato a doversi premurare di richiedere il documento, ma sarą direttamente la stazione appaltante pubblica a fare una domanda, interna alla Pa (Pubblica amministrazione) per ricevere le informazioni.

Questa semplificazione avrą infine un importante effetto collaterale. Viene meno di colpo il problema delle falsificazioni dei documenti, per il quale gli enti abilitati la rilascio stavano cercando da tempo rimedi.

Legge n. 2, 2009, articolo 16 bis

...

10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.

fonte: DPL Modena

29 gennaio 2009

giovedì 5 febbraio 2009

Documento di Valutazione dei Rischi su supporto informatico

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello presentato da Confcommercio

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.

La quale conclude cosď la sua risposta:

“ ... Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unitą produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.

Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalitą per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.”


Commento:

Il riferimento all’articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, incluso il documento di valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che “e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria”, perciė la messa a disposizione su supporto elettronico non Ź legittima se non consente la stampa dello stesso.

Ciò posto, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all’azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresď ricorrere all’organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.

(da www.puntosicuro.com)

E.M.


fonte: Ministero del Lavoro

23 gennaio 2009


domenica 1 febbraio 2009

Attività ispettiva delle DPL, dell’INPS e dell’INAIL


La Direzione Generale per l’Attivitą Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota protocollo n. 25/SEGR/000195 del 9 gennaio 2009, ha inviato a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro i modelli ispettivi unificati che debbono essere utilizzati in sede di accesso ispettivo sia dal personale di vigilanza degli organi periferici del Ministero che da quello degli Istituti previdenziali.

Obiettivo del Ministero è quello di favorire l’omogeneitą dei comportamenti e la trasparenza.

I moduli sono quattro:

verbale di primo accesso1. che contiene i dati del datore di lavoro ispezionato, del consulente abilitato, l’elenco delle persone trovate sul posto di lavoro, i documenti visionati e l’elenco dei documenti che dovranno essere presentati agli ispettori per i successivi accertamenti di competenza;

verbale interlocutorio,2. che contiene una serie di informazioni relativamente all’oggetto della verifica e dà conto di ciò che gli ispettori hanno fatto dal primo accesso;

verbale di contestazione finale degli 3. illeciti amministrativi. Con questo verbale, l’ispettore spiega le risultanze ispettive, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le motivazioni che hanno portato a sanzionare il datore di lavoro;

verbale di sospensione dell’attivitą 4. imprenditoriale.

I quattro nuovi moduli avranno carattere sperimentale fino al 31 marzo 2009, momento in cui si valuteranno le correzioni o implementazioni considerate necessarie dalla valutazione del concreto esercizio dell’attivitą di vigilanza del lavoro.

A questo proposito segnaliamo un approfondimento a cura di Roberto Camera – Funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it – dal titolo “La nuova modulistica unificata per i verbali ispettivi”.

Nel testo del documento troviamo un indicazione relativa al verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dove è precisato che “tale modello va utilizzato nelle ipotesi in cui ricorra la sospensione ex art.14 del D.Lgs. n. 81/08, e cioè nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro – occupati dalla ditta medesima nella citata unitą produttiva all’atto dell’ispezione – oppure nel caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/08.

Il logo presente nel modello, a differenza dei precedenti tre modelli, è unicamente quello del Ministero del Lavoro, infatti l’unico soggetto che può procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale è l’ispettore, il carabiniere o l’accertatore del Ministero del Lavoro e non anche l’ispettore dell’Istituto Previdenziale. Infine, questo modello tiene conto anche di ciò che il Ministro del Lavoro Sacconi ha affermato con la Direttiva del 18 settembre 2008.”

Nell’approfondimento è segnalato inoltre che i nuovi modelli tengono conto anche delle modifiche introdotte con la L. n. 133/08 e si segnala che “il personale di vigilanza sarą tenuto ad utilizzare i nuovi modelli senza apporre alcuna personalizzazione o modificazione al contenuto e alla sua veste grafica, riguardano quattro momenti importanti dell’attivitą ispettiva e delle relazioni che questa attivitą produce con i datori di lavoro e i consulenti abilitati”.

E.M.