sabato 31 gennaio 2009

Obblighi di sorveglianza sanitaria e formazione specifica dei lavoratori autonomi


Da una prima e superficiale lettura dell’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sembrerebbe che i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile siano obbligati ad ottemperare esclusivamente a quegli adempimenti indicati esplicitamente nel comma 1 dello stesso articolo e cioŹ ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformitą alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 (lettera a), a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso D. Lgs. (lettera b) ed a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalitą, nel caso in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivitą in regime di appalto o subappalto (lettera c).

Le cose perė non stanno cosď e ciė discende da un esame piĚ approfondito e da una lettura piĚ integrale del citato D. Lgs. n. 81/2008, né avrebbe senso una interpretazione delle disposizioni di legge cosď limitativa anche alla luce degli indirizzi forniti dalla legge delega 3/8/2007 n. 123 e della logica della prevenzione in base alla quale deve essere garantita la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e di tutti coloro che prestano la propria attivitą lavorativa nei luoghi di lavoro.

Si osserva preliminarmente che le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico), e il relativo campo di applicazione, “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.

ť evidente quindi che il legislatore, anche per dar corso alle indicazioni contenute nella gią citata legge delega n. 123/2007, ha voluto, ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, equiparare i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile agli altri lavoratori imponendo di conseguenza a questi gli stessi obblighi che il decreto medesimo pone a carico di tutti gli altri lavoratori.

Da quanto sopra detto sembra evidente quindi che il lavoratore autonomo debba adempiere agli obblighi che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 20 pone a carico di tutti i lavoratori. In tale articolo, peraltro, al comma 1 viene precisato che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle sue azioni o omissioni” e fra i suddetti obblighi Ź possibile riscontrare appunto al comma 2 lettera h) quello di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento ed al comma 2 lettera i) quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti dal medico competente.

La convinzione, a dire il vero abbastanza diffusa, che il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della propria attivitą lavorativa deriva da quella che si ritiene una imprecisione del legislatore che li avrebbe dovuti inserire esplicitamente nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 assieme agli obblighi in esso elencati al comma 1 nonché da una frettolosa lettura del comma 2 dello stesso articolo che indica che i soggetti di cui al comma 1, fra i quali appunto i lavoratori autonomi, hanno facoltą di:

“a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivitą svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

ť del tutto evidente ora che la facoltą che il legislatore esprime al comma 2 non Ź quella di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici della propria attivitą ed alla formazione incentrata sui rischi medesimi, che come gią detto si ritengono obbligatorie, bensď di poter “beneficiare”, per dar corso alla sua autotutela, della sorveglianza sanitaria sottoponendosi a visita medica, a proprie spese, da parte del medico competente del datore di lavoro che lo ospita, cosď come avviene per qualsiasi altro lavoratore che Ź alle sue dipendenze, e di poter altresď “partecipare”, sempre a sue spese, ai corsi di formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ai quali il datore di lavoro che lo ospita avvia i propri lavoratori dipendenti.

Una conferma di quanto sopra sostenuto in merito agli obblighi che il Testo Unico ha inteso porre a carico dei lavoratori autonomi discende, infine, dalla lettura dell’allegato XVII al Testo Unico medesimo riportante la documentazione che sia le imprese che i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di appalto, al datore di lavoro committente prima dell’inizio dei lavori al fine di consentire allo stesso la verifica della loro idoneitą tecnico-professionale prevista dall’art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, riportante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, e per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) a carico del committente per conto del quale viene realizzata l’intera opera.

In tale allegato XVII, infatti, al comma 2 fra la documentazione che i lavoratori autonomi devono almeno esibire al committente vengono esplicitamente indicati alla lettera d) gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo”, documentazione che nel caso dei cantieri temporanei o mobili il committente Ź obbligato fra l’altro a trasmettere, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivitą.

Con la lettura dell’allegato XVII il quale, benché richiamato esplicitamente dal Titolo IV per la verifica dell’idoneitą tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, si deve intendere applicabile, essendo contenuto nell’ambito dello stesso Test Unico, anche per la verifica tecnico-professionale di tutte le attivitą imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo I dello stesso D. Lgs. 81/08 si ritiene in definitiva che non ci sia piĚ spazio per qualsiasi altra interpretazione e che sia stato definitivamente sciolto qualsiasi dubbio in merito agli obblighi a carico dei lavoratori autonomi sia della sorveglianza sanitaria, se necessaria, che della formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E.M.

venerdì 30 gennaio 2009

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

28 FEBBRAIO

Termine per le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, per inviare alle regioni o province autonome competenti, nonchŽ relative AUSL, una relazione indicante i quantitativi di amianto utilizzati, le attivitˆ svolte, le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto e le misure adottate per la salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Soggetti: Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto


SCADENZE FISCALI

16 FEBBRAIO

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento INAIL e compilazione denuncia salari

F24 pagamento INPS fissi gestione art/comm

28 FEBBRAIO

Comunicazioni dati IVA 2008

Imposta di registro

martedì 27 gennaio 2009

Pile e Accumulatori: novità

E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo del 20 novembre 2008, n.188 (S.O. n. 268 - G.U. n. 283 del 3/12/2008) che attua la direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Il decreto in oggetto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Si segnala che a livello europeo è stata pubblicata la direttiva 2008/103/CE (G.U. dell’Unione Europea L327 del 5/12/2008) che modifica la direttiva 2006/66/CE. In particolare viene chiarito l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data.

E.M


lunedì 26 gennaio 2009

Nuove scadenze per il libro unico del lavoro

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 18630 del 24 dicembre 2008, ha affermato che il termine per la comunicazione della tenuta del libro unico del lavoro (LUL) alla Direzione provinciale del Lavoro (DPL), competente per territorio, è fissata al 16 gennaio 2009.

La DPL di Modena ha reso disponibile on line una sezione di approfondimento (http://www.dplmodena.it/lul.htm) relativa al LUL e alla procedura di comunicazione relativa alla loro sezione che si presenta in tre parti:

La lettera ai Consulenti/Associazioni•

Il file da scaricare (formato excel) •

Le istruzioni operative•

In seguito con la nota protocollo n. 25/I/0000102 del 7 gennaio 2008, il Ministero del Lavoro ha prorogato al 31 gennaio 2009 il termine per la comunicazione della tenuta del libro unico del lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro.

Questa nota è stata redatta in quanto si è ritenuto opportuno “integrare le indicazioni già fornite con la circolare n. 20/2008 e con il vademecum del 5 dicembre con ulteriori chiarimenti che affrontano problematiche di carattere tecnico, in particolare questioni legate alla autorizzazione del “layout”, alla numerazione dello stesso ed alla procedura per la comunicazione delle deleghe alla elaborazione e alla tenuta del LUL.”

Nel dettaglio segnaliamo che “si ritiene che il temine da rispettare per la presentazione dei layout da autorizzazione all’INAIL debba essere il 16 gennaio. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate fino al 30 gennaio 2009 esclusivamente per le singole aziende o i singoli professionisti che non utilizzino specifici software.”

Inoltre in riferimento alla procedura unificata per la comunicazione delle deleghe alla elaborazione del LUL (INAIl entro 30 giorni) con quelle per la tenuta (DPL consecutivamente), viene precisato che “l’unificazione delle procedure sarà attivata sul portale INAIL, implementando la procedura già in essere dal 12 dicembre 2008 entro e non oltre il 16 gennaio 2009. Il termine per adempiere all’obbligo sarà fatto slittare al 31 gennaio 2009.

E.M.


domenica 25 gennaio 2009

Cartucce esauste

Il Ministero dell’Ambiente ha semplificato, con il DM 22 ottobre 2008 (pubblicato in gazzetta ufficiale il 12 novembre 2008) la gestione di alcune tipologie di rifiuti diffuse nelle imprese: cartucce esauste di toner di stampanti laser, a getto di inchiostro, ecc.

Nel caso in cui queste cartucce non contengano sostanze pericolose (quindi nel caso non abbiano il codice Cer 080318 dell’allegato D, del D.Lgs. 152/2006), ora viene consentito il trasporto di queste tipologie di rifiuti, anche se effettuato dalle stesse imprese, senza la previa emissione e accompagnamento del formulario di trasporto.

Condizione per˜ necessaria affinchŽ il trasporto possa avvenire senza l’emissione del formulario, che la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero delle cartucce esauste (impianti autorizzati alle operazioni di recupero appartenenti alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9, dell’allegato C, del D.Lgs. 152/2006) e che non siano previsti depositi temporanei intermedi.

E’ inoltre previsto che la raccolta e trasporto debba avvenire utilizzando imballi di tipo “eco-box” (contenitori non pallettizzati, con coperchio e sigillo idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri, di dimensioni pari a 35 cmX35 cmX70 cm, non superiori a 30 kg).

Le semplificazioni non sono previste nel caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 080317).

E.M.


martedì 20 gennaio 2009

Chiarimenti sulla procedura per l’emissione del DURC

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, d’intesa con INPS e INAIL sulla procedura per l’emissione del DURC (Documento Unico di Regolaritˆ Contributiva). Il provvedimento ha lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei benefici di carattere contributivo, sia agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro.

Il primo punto che per la concessione dei benefici contributivi viene richiesto il rispetto dei contratti collettivi e come previsto dalla legge il possesso del Durc. Possesso che non pu˜ essere soggetto ad autocertificazione, ma che deve essere verificato. In questo senso, la circolare specifica che la richiesta di un beneficio di carattere contributivo equivale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc.

All’autocertificazione, secondo il modello predisposto dal Ministero, invece affidata la inesistenza di pendenze amministrative e giurisdizionali a carico dell’impresa. Requisito fondamentale per la richiesta del Durc. Tale autocertificazione deve essere inviata con raccomandata entro il 30 aprile 2009.

Fonte: ministero del lavoro

E.M.


giovedì 15 gennaio 2009

Riduzione INAIL alle imprese edili che rispettano la sicurezza

La Direzione Centrale Rischi dell’INAIL ha indirizzato la Circolare Prot. N. 9611/2008 del 19 dicembre 2008 con la quale viene confermata, anche per l’anno 2008, la riduzione dell’11,5% dei premi assicurativi alle imprese del settore edile che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per l’anno 2008 stata confermata, nella misura dell’11,5% la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile.

Lo sconto si applica solo agli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonch ai soci di cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

L’Inail spiega che le imprese possono usufruire della riduzione dell’ 11,5% solo per l’anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La riduzione, infatti, non viene applicata sul premio speciale unitario artigiani.

Ai sensi della “Legge Bersani” (decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 l’agevolazione non viene applicata ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Relativamente all’ assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione.

I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti necessari per fruire del beneficio contributivo (descritti nella circolare del 19-12-2008) devono presentare all’Inail competente:

entro il termine dell’autoliquidazione (16 febbraio 2009) il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne passate in giudicato allegato alla nota e scaricabile dal sito web Inail;

entro il 30-4-2009, alla direzione provinciale del lavoro competente, il modulo di autocertificazione per l’ inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (Durc).

E.M.


sabato 10 gennaio 2009

Decreto “Milleproroghe”

Il consueto decreto Milleproroghe posticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni fissate nel Decreto 81/2008.

Il testo del decreto contenuto nell’articolo 32 del Decreto-Legge 30/12/2008, n. 207, entrato in vigore il 31/12/2008 e che verrˆ convertito in Legge dalle Camere entro 60 giorni.

Il Decreto Milleproroghe include lo slittamento di alcune disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (che entreranno in vigore il 16/05), tra cui:

1. valutazione dei rischi (e relative sanzioni), “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati

2. “data certa” del Documento di valutazione dei rischi

3. l’obbligo della comunicazione degli infortuni, all’INAIL e all’IPSEMA, di durata superiore a un giorno

4. il divieto delle visite mediche preassuntive (che sono tuttora vietate e punite con sanzioni penali dalla legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori).

é invece confermata l’entrata in vigore al 1/01/2009 dell’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, eccezione fatta per la valutazione del rischio Stress lavoro-correlato e delle relative sanzioni che stato differito al 30/06/2009.

Nessuna modifica, invece, per l’obbligo di redigere il DUVRI, Documento Unico della Valutazione dei Rischi da interferenze, che non subisce nessun rinvio.

E’ infatti confermato l’OBBLIGO di realizzare il “DUVRI” entro il 1/01/2009 anche per appalti giˆ in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).

lunedì 5 gennaio 2009

Corso obbligatorio per nuovi “ingressi” in edilizia

Ogni impresa che vuole assumere un nuovo dipendente che non ha mai avuta nessuna esperienza su cantiere, prima della firma del contratto, deve comunicare alla cassa e alla scuola edile i dati della persona. Dalla scuola arriverˆ la risposta per la data disponibile per il corso. Tutto questo senza alcun costo per l’impresa. La scuola fornirˆ all’allievo tutto il materiale necessario, compresi i dispositivi di protezione individuali, e la scuola sarˆ responsabile degli eventuali infortuni dei lavoratori. Di fatto il lavoratore, ha solo una promessa di contratto, quindi non dipendente dell’impresa al momento del corso di 16 ore.

Dal momento che la frequenza al corso avviene prima del lavoro (nei giorni precedenti a quello da cui decorre l’assunzione) l’impresa non ha nessun costo del personale e dato che la figura da assumere non è ancora un dipendente in forza all’impresa, non sussistono i disagi e i costi organizzativi (legati al distacco del lavoratore dalla produzione) che l’impresa sosteneva in passato.

Per non avere costi l’impresa deve per˜ assumere la buona abitudine di “pensarci prima” e inviare il futuro dipendente in formazione prima del primo giorno di assunzione. Altrimenti, se l’impresa assume il lavoratore senza averlo preventivamente inviato a frequentare il corso, ha 30 giorni di tempo a partire dal primo giorno di assunzione per fargli frequentare il corso. In questo caso per˜, se la Scuola Edile territoriale aveva reso disponibili i corsi, l’impresa dovrˆ accollarsi i costi dei permessi retribuiti e non potrˆ chiedere rimborsi.

Se inoltre teniamo in considerazione in modo complessivo quanto prescrive il nuovo quadro normativo (art. 30 del D. lgs 81/08 e artt. 6 e 7 del D. lgs 231/01), con riferimento particolare al “modello organizzativo”, risulta evidente l’utilitˆ e l’importanza della formazione alla sicurezza che pu˜ diventare una modalitˆ formalmente dichiarata, da incorporare tra le pratiche del Sistema Qualitˆ Aziendale. Una buona pratica che qualifica l’impresa. Al termine del primo utilizzo delle 16 ore l’impresa riceverˆ da Formedil un attestato.

La Scuola Edile operante nel territorio predisporrˆ anticipatamente un calendario dei corsi formativi di 16 ore che prevederˆ la disponibilitˆ di almeno un corso di formazione a settimana e fornirˆ in modo accurato e capillare, con congruo anticipo rispetto al 1¡ gennaio 2009, a tutte le imprese e a tutti i consulenti del lavoro:

il calendario dei corsi di 16 ore

il programma didattico del corso di formazione

una scheda informativa con le informazioni indispensabili per il lavoratore per la frequenza del corso (sede, come arrivare, eventuali documenti da portare con sŽ)

un modello di comunicazione di assunzione

Il corso di formazione di 16 ore (due giornate consecutive) si svolge in un laboratorio attrezzato della locale Scuola edile ed ha un carattere assolutamente pratico-applicativo utili per apprendere gli elementi base della prevenzione degli infortuni e le regole da seguire per la sicurezza e la salute. Se straniero, il lavoratore avrˆ appreso la precisa terminologia di cantiere.

Al termine del corso la Scuola Edile territoriale rilascia l’attestato che permette all’impresa di dimostrare di aver adempiuto a quanto prescritto sia dalla legge (art. 37 del D. lgs 81/08 Testo Unico) che dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (artt. 110 e 91).

E.M.