lunedì 5 dicembre 2011

Obbligo di comunicazione del proprio indirizzo PEC



Ai sensi dell’articolo 16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 le società costituite prima del 29/11/2008 se non hanno ancora provveduto, devono comunicare ed iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Imprese entro il 29/11/2011.

Per le comunicazioni inviate dopo tale termine, sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. per omesso deposito nei termini prescritti.

La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata il domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva prima della denuncia.

L’elenco pubblico dei gestori abilitati al rilascio della PEC è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it

La richiesta di iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata, che non è soggetta ad imposta di bollo ed al pagamento del diritto di segreteria, deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello S2, compilato al riquadro 5 nei soli campi relativi all’indirizzo di PEC e specificando nel modello note che trattasi della comunicazione dell’indirizzo PEC

Ulteriori informazioni sulla PEC sono disponibili sul sito www.registroimprese.it

Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.